Accise sul carburante da volo didattico, termine di domanda è sostanziale (Cass. civ. Sez. V n. 6801 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, ai fini dell’esenzione dall’imposta gravante sul carburante impiegato per l’utilizzo di velivoli adibiti ad attività didattica di volo, la presentazione della domanda di ammissione al beneficio entro il termine fissato dall’art. 2, comma 4, del D.M. n. 692/1996 costituisce requisito sostanziale e non meramente formale. La legittimità dell’integrazione normativa in materia di accise da parte di fonti regolamentari nazionali è ammessa dall’art. 14 della Direttiva 2003/96/CE, che affida agli Stati membri la fissazione delle condizioni dell’esenzione al fine di garantirne l’agevole e corretta applicazione e di evitare frodi, evasioni o abusi. Il termine anticipato rispetto al semestre di godimento del beneficio rispetta i principi eurounitari di proporzionalità ed effettività e non giustifica il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. La buona fede del contribuente è esclusa quando il superamento del termine sia dovuto a una svista inescusabile e non sia allegato alcun impedimento al rispetto del termine.
Il Fatto
Una società esercente attività didattica di volo aveva fruito dell’esenzione dall’accisa sul carburante impiegato per i propri velivoli, omettendo però di presentare nei termini la domanda annuale di ammissione al beneficio. L’istanza era stata inoltrata solo successivamente, dopo la scadenza, e l’Amministrazione finanziaria aveva conseguentemente disconosciuto l’agevolazione.
La controversia è giunta alla Cassazione dopo i gradi di merito. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della disciplina interna che fissa il termine in un decreto ministeriale, la natura meramente ordinatoria e non decadenziale del termine, la violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui allo Statuto del contribuente e, in subordine, ha chiesto di sospendere il giudizio per rimettere alla Corte di Giustizia UE la questione di compatibilità della normativa nazionale con la Direttiva 2003/96/CE.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal riparto di competenze tra Unione e Stati membri in materia di accise. Richiamando la giurisprudenza eurounitaria, rileva che la Direttiva 2003/96 non ha proceduto a un’armonizzazione totale delle aliquote, ma si limita a fissare livelli minimi di tassazione, lasciando agli Stati membri un margine di discrezionalità attuativa. È pertanto legittima l’integrazione normativa ad opera di fonti regolamentari nazionali, come il D.M. n. 692/1996, tanto più che l’art. 14 della Direttiva riconosce espressamente agli Stati il potere di fissare condizioni per l’applicazione delle esenzioni.
Il Collegio ricorda poi il principio di stretta interpretazione delle esenzioni e dei rimborsi, in quanto eccezioni alla regola, e lo concilia con i principi unionali di proporzionalità ed effettività. Questi ultimi impongono che le procedure nazionali non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione, ma lasciano agli Stati margini di apprezzamento nella definizione delle condizioni formali e procedurali.
La Corte esamina il caso Roz-Swit, in cui la disconoscenza del regime agevolato per la mancata trasmissione di una comunicazione mensile fu ritenuta sproporzionata perché non vi erano dubbi sulla destinazione effettiva del prodotto. Rileva però che la giurisprudenza nazionale successiva è convergente nel considerare la regolare presentazione della domanda un requisito essenziale per l’ottenimento del beneficio, non un adempimento meramente formale. Nel caso concreto si aggiunge l’esigenza di porre l’ENAC e l’Agenzia delle Dogane nelle condizioni di esercitare i controlli prima del consumo del carburante, a fini di prevenzione delle frodi.
Quanto al raffronto con la sentenza Hauptzollamt Hamburg/Shell, relativa a un termine concretamente impossibile da rispettare, il Collegio sottolinea la diversità della fattispecie: nel caso in esame il termine era fissato ex ante, ampiamente conosciuto e costantemente applicato, e la stessa ricorrente ha ammesso la propria inescusabile negligenza. Il rinvio pregiudiziale è dunque escluso.
Il motivo sulla buona fede è dichiarato manifestamente infondato. La buona fede è presupposto essenziale per il rimborso e va interpretata restrittivamente; essa è esclusa quando il superamento del termine derivi da una svista inescusabile, senza che sia allegato alcun impedimento. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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