Compensazione delle spese e soccombenza virtuale: la corte territoriale deve motivare (Cass. civ. Sez. III n. 15806 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La corte territoriale, investita di specifico motivo di appello sulla statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, è tenuta a pronunciarsi sulla ricorrenza o meno delle ipotesi normativamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., ovvero a motivare espressamente l’implicita conferma della compensazione, anche in considerazione del ritenuto carattere assorbente della fondatezza dell’eccezione di prescrizione. In difetto di soccombenza reciproca e in presenza di un unico e specifico motivo di gravame, l’omesso esame della censura determina la cassazione della sentenza con rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di bestiame danneggiato da fauna selvatica, aveva ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti della Regione per il risarcimento del danno. Proposta opposizione dalla Regione, che eccepiva tra l’altro la prescrizione del credito, il Giudice di Pace dichiarava cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente ricevuto l’importo in forza di una deliberazione regionale, e compensava integralmente le spese di giudizio.
Il ricorrente impugnava la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Il Tribunale, in sede di appello, accoglieva l’eccezione di prescrizione e rigettava il gravame, senza esaminare il motivo sulla compensazione. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria la censura relativa alle spese. Il ricorrente si duole che il giudice di appello, accogliendo la prescrizione, abbia del tutto omesso di esaminare l’unico motivo proposto, senza chiarire come l’accertata estinzione del diritto potesse giustificare la compensazione disposta in primo grado.
La Corte ritiene il motivo fondato. Non essendovi stata soccombenza reciproca all’esito del giudizio di primo grado, e avendo la parte proposto specifico motivo di appello censurando la mancata applicazione del principio di soccombenza virtuale, gravava sulla corte territoriale l’onere di pronunciarsi sulla ricorrenza delle ipotesi normative di compensazione ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., oppure di motivare espressamente l’implicita conferma della statuizione di primo grado.
La Corte richiama il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, posta a fondamento della necessità di uno scrutinio effettivo sulla facoltà di compensazione. Nella specie, l’impugnata sentenza non contiene alcun riferimento alla censura, benché questa costituisse l’unica e specifica doglianza dell’appellante.
Dall’accoglimento del primo motivo resta assorbito il secondo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo. Il terzo motivo è invece dichiarato inammissibile: il ricorrente si duole della trattazione dell’appello, iscritto con atto di citazione ma trattato come ricorso, senza però prospettare alcun concreto pregiudizio, avendo avuto facoltà di esprimere le proprie ragioni e avendo il Tribunale concesso i termini ridotti di cui all’art. 190 cod. proc. civ.
La sentenza è pertanto cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.