Procura speciale per cassazione e interpretazione secondo il principio di conservazione (Cass. civ. Sez. II n. 4618 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della specialità della procura per il ricorso in cassazione, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, cod. proc. civ., non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede. È sufficiente che la procura sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successivo alla notificazione dell’atto di impugnazione. La collocazione topografica della firma per autentica su foglio separato ma materialmente congiunto integra la specialità, a prescindere dal contenuto. Nei casi dubbi la procura va interpretata secondo il principio di conservazione, attribuendo alla parte la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di un indebito. La società opponente aveva visto accogliere l’opposizione, con revoca del decreto e condanna del ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ.. La Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ..

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. I controricorrenti hanno eccepito in via preliminare il difetto di ius postulandi, sostenendo che la procura speciale non fosse validamente rilasciata. In pendenza del giudizio di legittimità è intervenuta la liquidazione giudiziale della società, con intervento del Curatore.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi e la dichiara infondata. Richiama la Sezioni Unite n. 36057 del 2022, secondo cui, dopo la riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. operata dalla legge n. 141 del 1997, la specialità è integrata dalla collocazione topografica della firma per autentica, anche su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto.

La Corte richiama poi la recente Sezioni Unite n. 2075 del 2024, che ha escluso la necessità di contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto. Necessita soltanto che la procura sia congiunta al ricorso e che il conferimento non preceda la pubblicazione del provvedimento impugnato e non segua la notificazione del ricorso.

Nel caso concreto, la procura risultava priva di data e di riferimento alla sentenza impugnata e al giudizio di legittimità, ma era stata notificata contestualmente al ricorso. Il dubbio residuo riguardava l’eventuale conferimento in data successiva alla pubblicazione della sentenza d’appello. La Corte lo risolve in favore della validità, in applicazione del principio di conservazione e della tendenza delle Sezioni Unite a valutare con maggiore elasticità il requisito di specialità, per evitare definizioni fondate su questioni meramente formali. Richiama inoltre la regola per cui le norme processuali vanno interpretate nel senso di favorire la decisione di merito, con esiti abortivi del processo quale ipotesi residuale, e la giurisprudenza CEDU sulle limitazioni proporzionate all’accesso al giudice.

Passando ai motivi, la Corte li dichiara tutti inammissibili. L’appello era stato dichiarato inammissibile per la sua formulazione, ex art. 342 cod. proc. civ., e non esaminato nel merito. I motivi che attingono direttamente l’apprezzamento di merito del giudice d’appello, senza censurare l’error in procedendo, non rimuovono la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito, determinando il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il venir meno dell’interesse. Anche il motivo sulla condanna ex art. 96 cod. proc. civ. è inammissibile, essendo la stessa motivata in relazione alla ritenuta inammissibilità dell’appello.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità. La Corte liquida un importo unico per entrambi i controricorrenti, in ragione della sostanziale identità degli atti difensivi. Richiama il principio secondo cui, in caso di difesa di più parti con identica posizione processuale, allo stesso avvocato è dovuto un compenso unico secondo gli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, non rilevando la presentazione di distinti atti. Dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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