Compensazione volontaria non rilevabile d’ufficio: serve eccezione di parte (Cass. civ. Sez. III n. 14689 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione volontaria di cui all’art. 1252 cod. civ. si fonda sull’accordo delle parti e non richiede la certezza, liquidità ed esigibilità dei contrapposti crediti. Il relativo effetto estintivo, attenendo al contenuto dell’accordo inter partes, non può essere rilevato d’ufficio dal giudice, ma deve formare oggetto di eccezione di parte in senso proprio. La parte convenuta che intenda farla valere in contrapposizione alla domanda attorea è tenuta, a pena di decadenza, a proporla con la comparsa di costituzione e risposta depositata entro venti giorni prima della prima udienza, ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ. In caso contrario l’eccezione è inammissibile per tardività.
Il Fatto
Il ricorrente aveva conferito a un professionista una procura speciale a vendere alcuni immobili, nell’ambito di un rapporto di mandato. Il mandatario, dopo aver venduto i beni, aveva trattenuto il prezzo, sostenendo che lo stesso dovesse estinguere i debiti del mandante che egli aveva pagato per anni.
Il Tribunale di Bolzano aveva ritenuto tardiva l’eccezione di compensazione, perché il convenuto si era costituito solo alla prima udienza, e aveva condannato il mandatario alla restituzione. La Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in riforma, aveva invece accertato l’esistenza di un accordo di compensazione volontaria desumibile dal mandato, qualificandolo come rilevabile d’ufficio. Il mandante ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1242 cod. civ. e dell’art. 1252 cod. civ., in combinazione con l’art. 112 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale considerato rilevabile d’ufficio la compensazione, in contrasto con il principio dispositivo.
La Corte ricostruisce la distinzione tra compensazione legale, giudiziale e volontaria. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 1252 cod. civ., si fonda sull’accordo delle parti, le quali possono stabilire l’effetto estintivo anche in assenza dei presupposti delle altre figure. Il collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la compensazione volontaria postula il previo riconoscimento dell’esistenza dei crediti e la dimostrazione dell’incontro delle volontà, senza necessità di forme particolari e potendo essere accertata dal giudice del merito a seguito di specifica eccezione di parte.
Da tale premessa deriva la regola processuale: poiché l’effetto estintivo attiene al contenuto dell’accordo inter partes, il suo rilievo non può essere esercitato d’ufficio dal giudice, ma deve costituire oggetto di eccezione in senso proprio. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti, tra cui Sezioni Unite n. 1099 del 1998, Sezioni Unite n. 15661 del 2005 e Sezioni Unite n. 7940 del 2019.
Ne consegue che la parte convenuta interessata a far valere la compensazione deve proporla con la comparsa di costituzione e risposta depositata entro venti giorni prima della prima udienza, a pena di decadenza ex art. 167 cod. proc. civ. La corte di merito, nel qualificare la compensazione come accertabile d’ufficio, ha violato tale assetto, poiché la scelta del legislatore di assegnare l’eccezione al potere dispositivo della parte non può essere superata dalla qualificazione volontaria della compensazione.
Il primo motivo è quindi fondato; gli altri restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, in diversa composizione, che dovrà applicare i principi di diritto enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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