L’ammissibilità della risoluzione parziale del preliminare di permuta e la natura non negoziale del riconoscimento del debito (Cass. civ. Sez. 2 n. 2050 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risoluzione parziale del contratto, ancorché a esecuzione istantanea, è ammissibile quando l’oggetto non sia rappresentato da un’unica cosa infrazionabile ma da più cose dotate di autonoma individualità economico-funzionale, suscettibili di diritti o negoziazione distinti. In tal caso, ove l’adempimento coattivo della prestazione residua sia divenuto impossibile, il giudice può disporre la condanna al risarcimento del danno per equivalente senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, purché la domanda sia stata sufficientemente delineata. Il riconoscimento del debito ex art. 2944 cod. civ. costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che rechi, anche implicitamente, la consapevolezza dell’esistenza del debito.
Il Fatto
Con atto di citazione del 2006, il promissario conveniva in giudizio il promittente per sentire pronunciare, in via principale, l’esecuzione specifica di un preliminare di permuta stipulato nel 1992, avente a oggetto il trasferimento di una porzione dei fabbricati da edificare, pari al 38% delle superfici assentite. In via subordinata, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale, rigettata l’eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda, condannando il convenuto al risarcimento per equivalente in ragione della parziale esecuzione e dell’impossibilità di disporre coattivamente il trasferimento delle residue superfici. La Corte d’appello, in riforma, rigettava la domanda, ritenendo la condanna risarcitoria frutto di ultrapetizione e la domanda di esecuzione specifica inammissibile per indeterminatezza dell’oggetto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha scrutinato congiuntamente i due motivi del ricorso principale, avvinti da connessione logica, ritenendoli fondati. Quanto al primo motivo, ha escluso il vizio di ultrapetizione: l’originario attore aveva sin dall’atto introduttivo proposto, in via subordinata, la domanda di risoluzione del contratto con conseguente risarcimento, e la pretesa risarcitoria era stata delineata come accessoria alla declaratoria di risoluzione parziale, non integrale, attesa l’avvenuta esecuzione solo in parte della permuta.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la risoluzione parziale, pur esplicitamente prevista dall’art. 1458 cod. civ. per i contratti a esecuzione continuata o periodica, è ammissibile anche per il contratto a esecuzione istantanea quando l’oggetto sia frazionabile in più cose dotate di autonoma individualità economico-funzionale, richiamando i precedenti di legittimità in tal senso. Tale ipotesi ricorre nella specie, vertendosi su più unità abitative da realizzare.
La Corte ha inoltre censurato il rilievo dell’inammissibilità ab origine della domanda per indeterminatezza dell’oggetto, qualificandolo come argomentazione meramente ipotetica, priva di valenza decisoria.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa all’interruzione della prescrizione: la dichiarazione a firma congiunta, con cui le parti davano atto della consegna di una parte dei fabbricati e della perdurante efficacia del contratto “per il resto”, integra inequivocabile riconoscimento del debito ulteriore. Tale atto, non avendo natura negoziale, non richiede una specifica intenzione ricognitiva, ma solo la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito.
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Nota della Redazione
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