Compensi avvocati per giudizi amministrativi esclusi dal rito sommario (Cass. civ. Sez. II n. 31584 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui l’avvocato chiede la liquidazione delle spettanze per l’attività professionale svolta in un giudizio amministrativo, davanti a giudici speciali o nel processo penale resta esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, che richiama l’art. 28 della legge n. 794 del 1942. Ne consegue che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo non può disporre il mutamento del rito in quello sommario di cognizione, con conseguente nullità del provvedimento conclusivo del giudizio. L’esclusione opera anche quando l’attività sia stata resa in difesa davanti al Consiglio di Stato, poiché il criterio discretivo non è la natura del credito, ma il tipo di processo nel quale la prestazione professionale si è esplicata.
Il Fatto
Due avvocati ottennero dal Tribunale di Lecce un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali maturati in vari giudizi davanti al Consiglio di Stato. La società ingiunta propose opposizione, contestando nel merito la sovrapponibilità dei giudizi e l’applicazione dei massimi tariffari.
Nel corso del giudizio il Tribunale dispose il mutamento del rito, ritenendo applicabile il rito sommario di cognizione ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011. Con l’ordinanza conclusiva accolse parzialmente l’opposizione, revocando il decreto e condannando la società al pagamento di un importo ridotto. I due professionisti proposero ricorso per cassazione avverso tale ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, per avere il Tribunale applicato il rito sommario a una controversia riguardante compensi maturati in giudizi amministrativi, espressamente esclusi dalla previsione normativa.
La Corte ritiene il motivo fondato, richiamando espressamente le Sezioni Unite n. 4485 del 2018, secondo cui l’ambito di applicazione della norma richiamata dall’art. 14 resta circoscritto alla domanda con cui l’avvocato chiede la liquidazione delle spettanze per l’attività svolta in un giudizio civile o per prestazioni in stretto rapporto di dipendenza con il mandato difensivo giudiziale.
Restano dunque escluse l’attività stragiudiziale civile priva di tale nesso, quella svolta nel processo penale e quella resa nei giudizi amministrativi o davanti a giudici speciali. Nel percorso argomentativo la Corte richiama anche Sez. II n. 34501 del 2022 e Sez. II n. 212 del 2023, che confermano la medesima lettura restrittiva della disposizione.
Poiché nella specie l’attività difensiva per cui sono stati richiesti i compensi si è svolta nell’ambito di un giudizio amministrativo, i giudici di merito hanno errato nel disporre il mutamento del rito. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e il terzo, proposti in via subordinata.
Il ricorso è quindi accolto, l’ordinanza cassata con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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