Rendita catastale impianti eolici: torre esclusa, saggio fisso al 2% (Cass. civ. Sez. V n. 31585 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale censiti nei gruppi D ed E, l’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 individua una nozione di macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo che prescinde dall’ancoraggio stabile al suolo, rilevando il solo impiego nel ciclo produttivo. Ne consegue che la torre di sostegno dell’impianto eolico, in quanto componente essenziale e strutturalmente integrata alla navicella e al rotore, è esclusa dalla stima diretta. L’esclusione della torre non abroga l’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014, che conserva valore normativo al rinvio alla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012: la rendita va rideterminata, con procedimento indiretto ad approccio di costo, sul valore degli immobili residui, computando spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari. Il saggio di capitalizzazione dei fabbricati di gruppo D è fissato normativamente al 2% e non è modificabile dall’ufficio in via discrezionale.

Il Fatto

Una società titolare di un parco eolico riceveva un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate rideterminava la rendita catastale della piazzola di un aerogeneratore, classificato in categoria D/1, all’esito di una procedura DOCFA proposta nel 2016. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza depositata il 13 giugno 2022, respingeva l’appello.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi, censurando tra l’altro l’inclusione della torre eolica nel computo della rendita, l’omesso esame di elementi istruttori e la violazione dei criteri di stima. L’Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, contestando l’applicazione del saggio di capitalizzazione dell’1,50% in luogo di quello legale.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte dà continuità al proprio consolidato indirizzo in materia di energia eolica. L’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 ha introdotto una nozione di componenti impiantistiche che prescinde dall’infissione al suolo, privilegiando il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Poiché l’atto impositivo è stato adottato nel 2017, la disciplina ratione temporis è quella introdotta nel 2016.

La Corte qualifica la torre di sostegno come componente essenziale dell’impianto, integrata alla navicella e al rotore e funzionale alla produzione di energia elettrica: essa svolge la funzione di contrastare la forza del vento sulle pale e consentire al generatore di sfruttarne la potenza. La sua solidità, stabilità e consistenza volumetrica non valgono a renderla idonea a incidere sulla stima catastale, poiché rilevano gli elementi che caratterizzano il fabbricato e non il processo che in esso si svolge. Il motivo è pertanto fondato.

Respinti il secondo e il terzo motivo, la Corte affronta le censure sulla metodologia estimativa. Esclusa la torre, la stima deve concentrarsi sul valore cumulativo degli immobili residui — suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata — con procedimento indiretto ad approccio di costo. La Corte ribadisce che l’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208 del 2015 non ha abrogato, nemmeno tacitamente, l’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014, che attribuisce valore normativo alla circolare n. 6/T del 2012. Sulle componenti residue vanno quindi computate spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari, secondo il criterio del costo di ricostruzione ricondotto all’epoca censuaria.

Quanto al sesto motivo, la Corte esclude che la stima basata su analisi dei costi di costruzione di impianti coevi e su dati tecnici di settore violi il criterio della stima diretta, trattandosi di questioni di merito non riesaminabili in sede di legittimità. Le doglianze sul saggio di fruttuosità e sul metodo estimativo sono pertanto inammissibili o infondate.

L’esame del ricorso incidentale dell’Agenzia è invece decisivo. La Corte ribadisce che l’ufficio non dispone di alcun potere discrezionale nell’individuazione del saggio di interesse applicabile al capitale fondiario: ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949 e del d.m. 14 dicembre 1991, il tasso va determinato in misura fissa e inversa rispetto ai moltiplicatori, senza che assuma rilievo la circostanza che per gli immobili dei gruppi D ed E la rendita sia determinata per stima diretta. Per i fabbricati di gruppo D il saggio è pari al 2%. La riduzione all’1,50% operata dalla Commissione regionale in ragione della vetustà e dell’obsolescenza tecnologica è quindi illegittima.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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