Inammissibile il ricorso sulla debenza del Cosap per concessione di parcheggi (Cass. civ. Sez. I n. 28870 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto di concessione, nel giudizio sulla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, da dedursi con la specifica indicazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni. La doglianza che si traduce nella mera proposta di un’interpretazione diversa da quella censurata, contrapponendo una differente valutazione dei fatti di causa, è inammissibile in cassazione. Parimenti inammissibile è il motivo che non si confronti con la ratio decidendi complessiva della sentenza impugnata, omettendo di censurare tutte le argomentazioni poste a sostegno della decisione, nonché quello che, di tutte le norme rubricate, non alleghi chiaramente in che modo ne sia avvenuta la violazione.

Il Fatto

La società concessionaria del servizio di gestione del canone per l’occupazione di suolo pubblico, per conto del Comune, accertata l’omessa denuncia e l’omesso versamento del canone da parte della società affidataria della gestione di un parcheggio a pagamento su aree di sosta a raso, emetteva vari avvisi di accertamento e riscossione per gli anni dal 2009 al 2012.

La società affidataria proponeva opposizione davanti al Tribunale, che rigettava la domanda, riconoscendo l’esenzione dall’obbligo. La Corte d’appello, in riforma, respingeva l’appello principale del Comune e della concessionaria, dichiarando assorbito l’appello incidentale. Avverso tale pronuncia il Comune e la concessionaria ricorrono in cassazione, rispettivamente in via principale e incidentale; la società affidataria resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili perché esprimono una censura ermeneutica mal declinata. Le doglianze mirano a provocare una diversa interpretazione del contratto di concessione in ordine ai presupposti dell’esenzione dal pagamento del Cosap, valorizzando alcuni contenuti specifici del contratto — come la sottrazione dei beni occupati alla fruizione pubblica e la gestione di un’opera di pubblica utilità — in contrapposizione alla lettura accolta in sentenza.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per erronea o insufficiente motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, da dedurre con la specifica indicazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato da quei canoni. Altrimenti, la ricostruzione della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un’interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità, secondo il richiamo a Cass. n. 353/2025 e Cass. n. 17427/2003. Nella specie, le critiche non prospettano violazioni dei canoni interpretativi, ma una diversa valutazione dei fatti di causa.

Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, unitamente al secondo del ricorso incidentale, sono parimenti inammissibili. Il ricorrente lamenta l’insussistenza del presupposto dell’agevolazione, costituito dalla devoluzione gratuita — e non dalla mera restituzione — al concedente delle opere realizzate, sul presupposto che il Cosap non sia rinunciabile e che la società abbia agito come privato, ma non si confronta con le ragioni complessive della decisione. La Corte d’appello aveva escluso la debenza del canone ritenendo il godimento attribuito in funzione sinallagmatica quale corrispettivo per la realizzazione dell’opera, così rendendo applicabile l’esenzione, e aveva escluso un uso esclusivo del bene pubblico. Tale ratio decidendi, non impugnata, avrebbe richiesto una censura del complesso delle argomentazioni poste a sostegno della non debenza del canone.

Il quinto motivo del ricorso principale e il terzo dell’incidentale sono inammissibili perché tendono al riesame dei fatti: la doglianza sulla limitazione dell’esenzione al solo suolo pubblico su cui erano stati installati segnaletica e parcometri riguarda il merito e non prospetta la violazione dei canoni ermeneutici.

Infine, il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato allegato in che modo le norme rubricate sarebbero state violate, e perché tende anch’esso al riesame dei fatti. La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di giudizio e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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