Motivazione apparente e travisamento viziano il ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 25740 del 21.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente o contraddittoria non può essere dedotto assumendo a oggetto della critica solo frammenti della sentenza impugnata, giacché la valutazione deve investire la motivazione nella sua completezza. La censura che si fondi su emergenze aliunde rispetto alla motivazione è inammissibile. Non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando essa sia sorretta da argomentazioni logiche e coerenti, poiché diversamente il giudizio di cassazione si trasformerebbe in un non consentito terzo grado di merito. La fede privilegiata del documento redatto da pubblico ufficiale non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante. L’interpretazione negoziale è sindacabile solo se il ricorrente indichi le norme violate e le modalità del loro scorretto impiego.
Il Fatto
Una società concedente agisce in giudizio per far accertare l’illegittimità del recesso anticipato comunicato dall’affittuaria di un ramo d’azienda e per ottenere il pagamento degli indennizzi contrattuali e del risarcimento del danno. Il contenzioso si innesta su un grave incendio verificatosi nei locali poco dopo la consegna, con esiti lesivi per più persone.
Dopo l’accoglimento parziale in primo grado e la riforma in appello, la società soccombente ricorre per cassazione con quattro motivi. Resiste la compagnia assicuratrice, che aveva corrisposto gli indennizzi ed esercitato la surrogazione nei diritti dell’assicurata sino alla concorrenza del versato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia motivazione apparente, perplessa e contraddittoria. La Corte rileva che la ricorrente estrapola tre frammenti della sentenza da parti più ampie e li assume a oggetto della critica: la motivazione, così amputata, non è valutata nella sua completezza e la censura risulta inidonea a integrare il vizio dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La Corte osserva, inoltre, che il riferimento alla responsabilità “in via prioritaria” di uno dei corresponsabili non sottintende una maggiore responsabilità, potendosi intendere come semplice priorità temporale nella determinazione di una delle concause. Il vizio è poi dedotto evocando emergenze aliunde rispetto alla motivazione, il che non è consentito secondo Cass., Sez. Un., n. 8053 e n. 8054 del 2014. Il motivo è dichiarato inammissibile.
Il secondo motivo lamenta l’attribuzione di fede privilegiata al verbale ispettivo per gli apprezzamenti e le valutazioni in esso contenuti. La Corte ribadisce che l’art. 2700 cod. civ. non estende il valore di prova legale alle opinioni del verbalizzante e che, in ogni caso, la decisione impugnata non attribuisce valore di prova legale ai documenti, ma opera una valutazione complessiva del materiale probatorio. La censura sollecita una rivalutazione delle risultanze di fatto: non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove diversa da quella compiuta dal giudice di merito, ove sorretta da argomentazioni logiche e coerenti (Cass. n. 13062 del 2021; Cass. Sez. III n. 28878 del 2024).
Il terzo motivo deduce il travisamento di un documento. La Corte lo dichiara inammissibile perché è formulato su elementi aliunde rispetto alla motivazione e perché il travisamento è evocato fuori dalla logica ristretta assegnata al vizio da Cass., Sez. Un., n. 5792 del 2024.
Il quarto motivo censura la confusione tra multa penitenziale e risarcimento del danno da lucro cessante, con violazione degli artt. 1386, 1223 e 1226 cod. civ. La Corte rileva che la doglianza si traduce in una critica all’interpretazione negoziale dell’accordo sottoscritto tra le parti: chi invoca una violazione ermeneutica deve indicare le regole legali di interpretazione asseritamente violate e precisare in quale modo il giudice se ne sia discostato. Quando una clausola ammetta più interpretazioni, non è consentito dolersi in legittimità della scelta compiuta dal giudice di merito.
Il ricorso è conclusivamente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.