Motivazione apparente sugli utili al socio di s.n.c. (Cass. civ. Sez. III n. 19031 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e va cassata con rinvio, la sentenza di appello che affermi la sussistenza di utili distribuibili in favore del socio di una società di persone senza descrivere il processo logico che, sulla base del corredo probatorio, sorregga tale conclusione. La motivazione meramente assertiva non consente alcun controllo sull’esattezza del ragionamento del giudice e integra l’error in procedendo di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il prelievo di somme dalle casse sociali da parte del socio non giustificato da utili realmente conseguiti fa sorgere un credito della società verso il socio, ma non integra di per sé un utile distribuibile, ben potendo essere assorbito dalle perdite dei singoli esercizi. Nelle società di persone, il diritto del socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 cod. civ., all’approvazione del rendiconto, e la ripartizione è ammessa, per l’art. 2303 cod. civ., solo per utili realmente conseguiti, formandosi i risultati in relazione all’esito dei singoli esercizi secondo l’art. 2217 cod. civ.
Il Fatto
Un creditore promuoveva espropriazione forzata in danno della propria debitrice presso una s.n.c. della quale la debitrice era socia. Resa dichiarazione negativa di quantità dal terzo pignorato, il creditore introduceva il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ex art. 548 cod. proc. civ., per far accertare crediti della debitrice verso la società a titolo di utili e compensi per l’attività prestata negli esercizi dal 2011 al 2017.
Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo utili distribuiti e la qualifica di socio d’opera o lavoratore, presumendo gratuita l’attività della socia. La Corte d’appello riformava parzialmente, quantificando un utile pro quota in favore della socia. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la socia depositava controricorso qualificatosi come ricorso incidentale adesivo; il creditore resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Disattese le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso principale e riconosciuta la tempestività del ricorso incidentale adesivo, la Corte affronta il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e lo ritiene assorbente.
Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e la Sez. Un. n. 22232 del 2016, la Corte ribadisce che l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante integra un error in procedendo e ricorre in caso di mancanza assoluta di motivi, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa e incomprensibile, quando cioè essa non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente alcun controllo sull’esattezza del ragionamento.
Nel caso di specie il vizio si riscontra: la Corte d’appello, superando le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, ha fondato il decisum su operazioni non giustificate richiamate alle pagine della relazione del consulente di parte, di cui non è specificato il contenuto, omettendo di chiarire perché non sarebbero pertinenti all’oggetto sociale e perché dovrebbero computarsi nel calcolo dell’utile spettante alla socia.
La Corte ricorda che il prelievo di somme dalle casse sociali da parte del socio, se non giustificato da utili realmente conseguiti, fa sorgere un credito della società verso il socio (Sez. I n. 17489 del 2018; Sez. I n. 28806 del 2013), ma non integra di per sé un utile distribuibile, potendo essere assorbito dalle perdite degli esercizi. Parimenti apodittica è la considerazione del credito I.V.A. ai fini della determinazione degli utili, dovendo esso iscriversi nell’attivo circolante tra i crediti tributari, senza incidenza sul risultato di esercizio. Appare inoltre meramente apparente la motivazione che quantifica un utile riferito a più esercizi considerati in blocco, omettendo il riferimento temporale ai singoli esercizi e i riscontri documentali.
La Corte richiama infine il principio per cui, nelle società di persone, il diritto del socio a percepire gli utili è subordinato, ex art. 2262 cod. civ., all’approvazione del rendiconto, non surrogabile dalle dichiarazioni fiscali (Sez. I n. 28806 del 2013; Sez. I n. 17489 del 2018; Sez. I n. 6865 del 2022), e che non può farsi luogo a ripartizione se non per utili realmente conseguiti ex art. 2303 cod. civ., formandosi gli utili in relazione all’esito dei singoli esercizi ai sensi dell’art. 2217 cod. civ. Conseguentemente accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale adesivo, dichiara assorbiti i restanti e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Nota della Redazione
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