Liquidazione separata compensi avvocato per giudizi non riuniti anche sotto DM 140/2012 (Cass. civ. Sez. I n. 836 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di onorari di avvocato, la liquidazione unitaria con aumenti percentuali per pluralità di parti presuppone l’unicità originaria del giudizio o la sua sopravvenuta riunione. Il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 31030 del 2019 — secondo cui, quando il difensore assiste la stessa parte in più cause non riunite, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, la liquidazione deve essere effettuata separatamente per ciascun procedimento — trova applicazione anche ai giudizi disciplinati dal DM 140/2012. L’art. 4, comma 2, del DM 55/2014 non costituisce infatti una mera specificazione dell’art. 4, comma 4, del DM 140/2012, ma riproduce la lettera dell’art. 5, comma 4, del DM 127/2004: l’intera norma presuppone una singola causa e non consente di estendere la liquidazione unitaria a processi non riuniti.
Il Fatto
Un curatore fallimentare aveva conferito a un avvocato l’incarico di difendere la procedura in una serie di giudizi scaturiti da domande tardive, ex art. 101 l. fall. ratione temporis applicabile, tutti separatamente introdotti e mai riuniti. Il giudice delegato aveva liquidato il compenso in modo unitario.
Il professionista propose reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il provvedimento di liquidazione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 12.04.2023, accolse l’impugnazione e rettificò la liquidazione, applicando i parametri minimi previsti per ciascun scaglione di riferimento: per due giudizi il DM 140/2012, per tre il DM 55/2014. Il Fallimento impugnò la decisione in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, con cui il Fallimento aveva denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame dell’eccezione relativa alla mancata prova dell’attività difensiva. L’eccezione non è un “fatto storico” secondo il paradigma delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: riguarda l’apprezzamento di merito sulla sufficienza della prova dei fatti costitutivi, non sindacabile in legittimità.
Il secondo motivo — violazione dell’art. 4, comma 4, del DM 140/2012 e dell’art. 4, comma 2, del DM 55/2014 — è infondato. Per tre giudizi è incontestata l’applicazione del DM 55/2014 e valgono i principi delle Sezioni Unite del 2019. Per i due giudizi disciplinati dal DM 140/2012, la Corte ritiene che la norma imponga al giudice una valutazione complessiva dell’attività professionale riferita a un’unica causa, sia che questa sia rimasta tale, sia che vi sia stata riunione. L’intera disposizione, nei suoi commi, fa riferimento a una singola causa; non consente perciò di applicare la liquidazione unitaria a processi non riuniti.
Il Collegio osserva che l’art. 4, comma 2, del DM 55/2014 ricalca la lettera dell’art. 5, comma 4, del DM 127/2004 e, prima ancora, dell’art. 5 del DM 1994. Il riferimento all’attività svolta “in una causa” e l’inciso sulla riunione esprimono una precisa scelta normativa: liquidazione unica con aumenti solo in presenza di unicità del giudizio, originaria o per riunione.
Il terzo motivo è inammissibile per profili concorrenti. Assomma doglianze eterogenee, sovrapponendo violazione di legge e vizio di motivazione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di mescolanza di mezzi di impugnazione. Presuppone inoltre un fatto mai dedotto in merito: davanti al Tribunale il Fallimento aveva censurato il mancato esercizio del potere di riunione d’ufficio, non l’omessa informazione da parte del proprio difensore. Infine, la decisione sulla riunione dei giudizi, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., è discrezionale e non sindacabile in cassazione. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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