Fideiussione a semplice richiesta e deroga alla decadenza semestrale (Cass. civ. Sez. III n. 835 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola con cui il fideiussore si impegna ad adempiere a semplice richiesta scritta costituisce valida deroga pattizia al termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c., non presidiando la decadenza alcun interesse di ordine pubblico. In tale ipotesi l’osservanza dell’onere del creditore è soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata al garante, senza necessità della proposizione dell’azione giudiziale. L’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e deve essere proposta entro i termini di individuazione del thema decidendum, non essendo ammissibile l’ampliamento compiuto con gli scritti conclusivi.
Il Fatto
I fideiussori di una società debitrice principale proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale aveva intimato il pagamento del residuo di un mutuo fondiario. A sostegno dell’opposizione eccepivano l’applicazione di interessi anatocistici e usurari e chiedevano la nullità della fideiussione quale conseguenza della nullità del rapporto sottostante, oltre alla restituzione delle somme versate sul conto corrente e sul mutuo.
Il Tribunale respingeva l’opposizione e, in relazione al conto corrente, condannava la banca a rettificare il saldo a credito del correntista. La Corte d’appello accoglieva il solo motivo sull’accessorietà della garanzia fideiussoria ex art. 1941 c.c., riformando sul punto la decisione; confermava per il resto. I garanti proponevano quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 329, 112, 116, 342 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo di aver censurato in appello anche il capo relativo al fido di fatto. La Corte rigetta: quando la sentenza di primo grado si fonda su una pluralità di ragioni, ciascuna sufficiente a sorreggerla, l’appellante ha l’onere di censurarle ognuna in modo specifico. Non contestata la prima ratio decidendi, la Corte territoriale ha correttamente limitato il proprio esame, facendo buon governo del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 1957 c.c., sostenendo che la messa in mora stragiudiziale non valesse a interrompere il termine decadenziale e che la clausola “a semplice richiesta” non costituisse valida deroga. La Corte conferma la decisione d’appello con diversa precisazione: l’eccezione di decadenza, essendo in senso stretto, avrebbe dovuto essere sollevata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo o, al più, nelle memorie ex art. 183, comma 5, c.p.c.; la sua formulazione nella comparsa conclusionale integra un inammissibile ampliamento del thema decidendum.
Nel merito, la Corte ricorda che l’art. 1957 c.c. impone al creditore di esperire un’istanza giudiziale, non essendo sufficiente il semplice atto stragiudiziale. Richiama sul punto Sez. 2 n. 1724 del 2016, Sez. 3 n. 11759 del 2002 e Sez. I n. 2607 del 2024. Tuttavia, la decadenza non è posta a presidio di interessi di ordine pubblico e può essere derogata dalle parti, anche implicitamente.
La Corte afferma che la previsione del pagamento “a semplice richiesta” va interpretata come valida deroga pattizia al termine semestrale: l’onere del creditore è soddisfatto dalla richiesta di pagamento rivolta al garante, prescindendo dall’azione giudiziaria, secondo il principio di Sez. III n. 13078 del 2008, confermato da Sez. I n. 31509 del 2021. Nella specie la fideiussione conteneva l’impegno ad adempiere a semplice richiesta scritta, clausola non affetta da nullità, e la lettera di messa in mora aveva validamente interrotto il termine. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1941 c.c. – Limiti della fideiussione
- Art. 1957 c.c. – Scadenza dell'obbligazione principale
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
- Art. 329 c.p.c. – Acquiescenza totale o parziale
- Art. 342 c.p.c. – Forma dell'appello