Inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di ricevibilità dell’offerta in aumento (Cass. civ. Sez. 1 n. 578 del 10.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il giudice delegato dichiara la ricevibilità di un’offerta in aumento presentata nell’ambito della procedura competitiva di cui all’art. 107, primo comma, l. fall. è privo del requisito di decisorietà, non essendo espressivo della giurisdizione contenziosa e non essendo, pertanto, dotato dell’attitudine a incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale che, in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., abbia confermato tale provvedimento è inammissibile per difetto del requisito di decisorietà del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Nell’ambito del fallimento di una società di fatto e dei soci, il giudice delegato aveva dichiarato ricevibile l’offerta in aumento presentata da una società concorrente in una procedura competitiva finalizzata alla vendita dell’azienda. La società inizialmente aggiudicataria aveva proposto reclamo ex art. 26 l. fall., deducendo la tardività dell’offerta migliorativa, depositata dopo la relazione del curatore; il tribunale aveva rigettato il reclamo, ritenendo che nessun termine perentorio fosse previsto per la presentazione di offerte in aumento, utilizzabile sino al perfezionamento del trasferimento.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 22028/2023 in tema di decisorietà dei provvedimenti camerali.

Ha precisato che la decisorietà consiste nell’attitudine del provvedimento a incidere su diritti soggettivi con la particolare efficacia propria del giudicato, effetto tipico della giurisdizione contenziosa, che si esprime su una controversia fra parti contrapposte chiamate a confrontarsi in contraddittorio. Tale qualità non è riscontrabile nel decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato la ricevibilità dell’offerta in aumento: con esso il giudice non ha deciso alcuna controversia fra parti contrapposte, ma si è limitato ad accertare la sola ricevibilità dell’offerta, senza alcuna attitudine al giudicato neppure in termini relativi.

La mancanza del requisito di decisorietà del provvedimento di primo grado si riflette sul decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione. La pronuncia è stata accompagnata dalla condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e dalla dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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