Interpretazione del contratto e vizio di motivazione spettano al giudice del merito (Cass. civ. Sez. III n. 837 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, la doglianza che investe l’interpretazione di un contratto non può risolversi nella mera contrapposizione fra la lettura proposta dalla parte e quella accolta dal giudice del merito. Chi deduce la violazione dei canoni legali di ermeneutica deve indicare le norme asseritamente violate, i principi in esse contenuti e le ragioni per cui il giudice se ne sarebbe discostato, oppure le argomentazioni illogiche o insufficienti su cui si è fondato. L’interpretazione degli atti negoziali, e in particolare l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio, è indagine di fatto riservata al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione ove rispetti i criteri legali e sia sorretta da motivazione immune da vizi. Il vizio di motivazione è deducibile solo per deficiente esame di punti decisivi della controversia, non per un apprezzamento delle prove difforme da quello preteso dalla parte, non essendo questa Corte giudice sul fatto.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza, con decreto ingiuntivo, intimava al garante il pagamento di una somma rilevante in favore della banca creditrice, di cui una parte nella qualità di fideiussore di una prima società e un’altra nella qualità di fideiussore di una seconda società. Il garante proponeva opposizione, eccependo l’inesigibilità e la nullità delle fideiussioni indebitamente escusse; l’opposizione era rigettata.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza, respingeva l’appello e, dopo aver qualificato i contratti come autonomo contratto di garanzia, riteneva assorbite le questioni relative alla nullità per violazione della normativa antitrust. Avverso tale pronuncia il garante proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; resistevano la società controricorrente e, con ricorso incidentale, la banca.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi principali, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. Il ricorrente lamentava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la qualificazione delle fideiussioni come garanzie a prima richiesta si fondasse su una clausola contrattuale diversa da quella effettivamente pattuita, con conseguente errore interpretativo determinante.
La Corte ribadisce il proprio costante indirizzo: chi invoca la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. deve indicare specificamente le norme violate, i principi in esse contenuti e le modalità con cui il giudice del merito se ne è discostato. La censura non può ridursi alla mera contrapposizione fra due letture, come nel caso di specie.
L’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando rispetta i criteri legali di ermeneutica ed è sorretta da motivazione immune da vizi. L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio costituisce, infatti, una indagine di fatto affidata a quel giudice.
Quanto alle restanti censure, la Corte rileva che esse mirano ad accreditare un apprezzamento delle prove divergente da quello compiuto dai giudici di merito. Nel giudizio di legittimità non sono proponibili doglianze dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali; il vizio di motivazione rileva solo se sia riscontrabile un deficiente esame di punti decisivi, e non può consistere in un apprezzamento difforme da quello preteso dalla parte, poiché l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare il merito.
Anche il ricorso incidentale della banca, con cui si denunciava la falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per errata valutazione degli effetti del giudicato, è dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., stante l’inosservanza del principio di autosufficienza. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU, Succi e altri c/ Italia, e le Sezioni Unite n. 8950 del 2022: il requisito è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o dell’atto processuale e ne segnala specificamente la presenza negli atti di merito. Nel caso concreto tali adempimenti erano stati del tutto omessi. Le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti sono compensate per reciproca soccombenza; i ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese in favore della controricorrente società.
Nota della Redazione
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