Fideiussione ABI competenza tribunale imprese solo per nullità (Cass. civ. Sez. I n. 13889 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sezione specializzata in materia di imprese è competente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 168 del 2003, sulla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust proposta in via di azione, poiché l’accertamento dell’invalidità del contratto a valle implica la verifica della nullità dell’intesa vietata. Tale competenza non attrae, però, per connessione, le ulteriori domande relative al rapporto garantito: i casi di connessione rilevanti ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003 sono solo quelli qualificati, riconducibili agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. Ne deriva che, ricorrendo competenze inderogabili o funzionali distinte, si procede alla separazione delle cause, senza alcuna vis attractiva tra esse.

Il Fatto

Una banca aveva concesso alla società debitrice due mutui, garantiti da fideiussione del fideiussore. Pignorati alcuni immobili di quest’ultimo, il garante proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deducendo l’inidoneità dei titoli esecutivi e la nullità della fideiussione per la presenza di clausole in contrasto con la normativa antitrust. Dopo la riassunzione del giudizio, il Tribunale di Agrigento declinava la competenza in favore del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, anche sulle domande connesse al rapporto garantito.

Riassunta la causa, il Tribunale di Napoli tratteneva presso di sé solo la controversia sulla nullità della fideiussione per clausole antitrust e, separatala, sollevava regolamento di competenza d’ufficio quanto alle altre domande, negando la connessione qualificata. La questione approdava così davanti alla Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 168 del 2003 devolve alle sezioni specializzate le controversie di cui all’art. 33, comma 2, legge n. 287 del 1990, che riguardano le azioni di nullità e di risarcimento per violazione delle disposizioni antitrust. Il comma 3 estende poi la competenza alle cause con ragioni di connessione.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte precisa che il riferimento alle “controversie” concerne esclusivamente le azioni promosse dalle parti, non le eccezioni. La competenza della sezione specializzata attrae quindi la domanda di nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI, perché l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. n. 33041 del 2023; Cass. n. 21429 del 2022). Le Sezioni Unite n. 41994 del 2021 hanno del resto affermato la nullità parziale di tali fideiussioni, nei limiti delle clausole riproduttive dell’intesa.

Nella specie, l’opponente ha chiesto la dichiarazione di nullità del contratto di garanzia con efficacia di giudicato, sicché la competenza del Tribunale delle imprese di Napoli su tale domanda non è contestata. Il nodo sta nella connessione. La Corte ribadisce che i casi rilevanti ex art. 3, comma 3, sono solo quelli qualificati, inquadrabili negli artt. 31-36 c.p.c., e richiama Cass. n. 32984 del 2023: tra l’azione di nullità del mutuo e l’azione di nullità della fideiussione antitrust manca identità di oggetto e di soggetti. La connessione è solo occasionale, priva di pregiudizialità giuridica o tecnica.

La Corte condivide dunque il ragionamento del Tribunale di Napoli e precisa che, quando il legislatore ha voluto valorizzare la connessione impropria, lo ha detto espressamente, come nell’art. 134 del d.lgs. n. 30 del 2005. Non essendovi vis attractiva, la via corretta è la separazione delle cause: il giudice dell’esecuzione resta competente per l’opposizione, mentre la nullità della fideiussione va decisa dal tribunale delle imprese.

Nota della Redazione

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