Rimborso spese di accesso del medico ambulatoriale: natura retributiva e tassazione Irpef (Cass. civ. Sez. V n. 13550 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso spese di accesso previsto dall’art. 35 d.P.R. n. 271/2000, corrisposto al medico specialista ambulatoriale convenzionato che svolge l’incarico in un Comune diverso da quello di residenza, è ontologicamente diverso dalle indennità di trasferta di cui all’art. 51, comma 5, t.u.i.r. La trasferta presuppone uno spostamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, disposto su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro. Nel rimborso in esame tali requisiti difettano, perché l’incarico è svolto nel contesto dell’attività ordinaria del medico. Il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, fissato dall’art. 51, comma 1, t.u.i.r., impone quindi di ricomprendere la voce tra le somme a qualunque titolo percepite in relazione al rapporto, assoggettandola a ritenuta Irpef. La deroga dell’art. 51, comma 2, lett. d), t.u.i.r. non opera, riguardando i soli servizi di trasporto collettivo.

Il Fatto

Un medico specialista ambulatoriale ha presentato istanza di rimborso delle ritenute Irpef trattenute dal sostituto d’imposta sulle somme corrisposte a titolo di rimborso spese di viaggio, per gli anni dal 2012 al 2015. Il presupposto era lo svolgimento degli incarichi professionali presso ambulatori situati fuori dal Comune di residenza.

L’Ufficio ha motivato il diniego affermando la natura retributiva delle somme ai sensi dell’art. 51, comma 1, t.u.i.r. La C.t.p. di Perugia ha rigettato il ricorso. La C.t.r. Umbria ha invece accolto l’appello, ritenendo prevalente la funzione indennitaria del rimborso e quindi la sua estraneità all’imponibile Irpef. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della fattispecie: si tratta di indennità corrisposte al medico per svolgere attività ambulatoriale fuori dal proprio Comune di residenza, calcolate forfettariamente. Esse sono riconducibili all’art. 35 d.P.R. 28 luglio 2000, n. 271, regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali interni.

Il Collegio sottolinea la differenza rispetto alla trasferta, disciplinata dall’art. 32 del medesimo accordo collettivo. La trasferta comporta uno spostamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione in un Comune diverso da quello in cui essa è ordinariamente effettuata, disposto su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro. Il rimborso di accesso, invece, opera in ragione di spostamenti individuali legati all’incarico del medico.

La Corte richiama il principio già affermato in fattispecie analoghe (Cass. nn. 2124, 2126 e 2184 del 2024): il rimborso spese di accesso è ontologicamente diverso dalle indennità per trasferta e, per il principio di onnicomprensività, rientra tra le somme a qualunque titolo percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente. Ne segue l’imponibilità fiscale.

È esclusa anche la riconducibilità alla deroga dell’art. 51, comma 2, lett. d), t.u.i.r.: la norma esclude dal reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, mentre i rimborsi in esame sono corrisposti per spostamenti individuali. Il motivo è quindi fondato.

In accoglimento del ricorso la sentenza è cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *