Rinvio per vizio di motivazione e libera valutazione dei fatti già accertati (Cass. civ. Sez. I n. 25371 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio non è vincolato a un preteso principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente, ma può valutare liberamente i fatti già accertati e indagare anche su fatti ulteriori, ai fini di un apprezzamento complessivo della controversia. Il solo limite è il divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento cassato ritenuti illogici, eliminando le contraddizioni e i difetti argomentativi riscontrati. Ne deriva che è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le tesi difensive già svolte nel merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza confrontarsi con le ragioni di quest’ultimo. Tale contrapposizione integra un non motivo, inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Taluni professionisti, componenti della commissione di collaudo di un’opera ospedaliera pubblica, ottenevano decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda sanitaria per i compensi professionali rimasti insoluti. L’azienda proponeva opposizione, sostenendo che l’appalto era stato interrotto all’undicesimo S.A.L. e che ogni pendenza con l’impresa appaltatrice era stata definita in via transattiva, sicché i compensi non potevano essere commisurati all’intero valore delle riserve iscritte.
Dopo l’accoglimento dell’opposizione in primo grado e il rigetto del gravame in appello, la Cassazione annullava la sentenza per difetto assoluto di motivazione. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello accoglieva in parte l’opposizione e riconosceva agli eredi dei professionisti le somme liquidate, con condanna dell’azienda alle spese. Avverso tale pronuncia l’azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte di rinvio non si era uniformata a una regola interpretativa che si assumeva enunciata dalla precedente ordinanza di cassazione, secondo cui senza collaudo non si perfeziona la fattispecie generativa del diritto del collaudatore al compenso.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che i rilievi ulteriori contenuti nell’ordinanza rescindente non esprimevano, neppure indirettamente, un principio di diritto. Essi costituivano piuttosto riscontri sintomatici del deficit motivazionale accertato, come confermato dal rilievo sulla mancata valorizzazione della nota dell’Assessorato regionale richiamata dal giudice di merito.
La Corte ha confermato che il giudice del rinvio era “investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati”. Richiamando la propria elaborazione — Cass. sez. lav. n. 12102 del 29.5.2014, Cass. sez. lav. n. 15692 del 3.7.2009, Cass. sez. un. n. 18303 del 3.9.2020 — ha affermato che, in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio può indagare anche su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi ritenuti illogici.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 91, 92, 100, 106 e 117 del r.d. n. 350/1895 e degli artt. 1965 e 1966 cod. civ., oltre all’art. 345 cod. proc. civ., sostenendo l’impossibilità di riprendere le operazioni di collaudo dopo la transazione. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto mera riproposizione delle tesi già svolte nel merito e disattese, senza confronto con le ragioni del giudice dell’appello. La Corte ha richiamato Cass. n. 1755 del 29.1.2016 e Cass. n. 4250 del 24.2.2006, nonché Cass. n. 22478 del 24.9.2018, precisando che tale contrapposizione integra un non motivo ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La Corte ha infine ritenuto di compensare integralmente le spese di legittimità per le peculiarità della vicenda, dando atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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