Compensi ai commissari interni di gara e anticipazione di cassa nei rendiconti (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 147 del 29.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sui rendiconti dei funzionari delegati, la corresponsione di compensi ai dipendenti interni dell’amministrazione per la partecipazione a commissioni di gara è conforme alla normativa solo se rispetta il principio di onnicomprensività del trattamento economico. La violazione di tale principio integra irregolarità contabile del rendiconto. Parimenti irregolare è il rendiconto che include titoli estinti in esercizi finanziari precedenti a quello di riferimento: l’utilizzo di somme accreditate su un capitolo per spese di pertinenza di altro capitolo configura anticipazione di cassa, ammessa solo a condizione che il ripiano avvenga entro la chiusura dell’esercizio di competenza.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila ha segnalato al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna criticità relative alla rendicontazione dell’esercizio 2015 del capitolo 8005 della contabilità speciale n. 5340, destinata al ripristino della Scuola S. Maria degli Angeli. I rilievi riguardavano la presenza di ordinativi estinti negli anni 2013 e 2014 e la corresponsione di compensi per la partecipazione a commissioni di gara.

Il Funzionario delegato ha presentato controdeduzioni, respinte dalla RTS, che ha disposto il mancato discarico del rendiconto e la sua restituzione all’amministrazione. La Sezione regionale di controllo ha quindi avviato l’istruttoria, acquisendo documentazione integrativa e la composizione delle commissioni, e ha deferito la questione alla Camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla disciplina dell’art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, che regola il procedimento di controllo sui rendiconti amministrativi. I commi 5, 6 e 8 delineano la sequenza: la nota di osservazione, le controdeduzioni del funzionario, il mancato discarico in caso di riscontro inidoneo e l’informazione alla competente sezione di controllo.

Sul primo profilo, la Corte richiama il principio di onnicomprensività del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, secondo cui la retribuzione è l’unica forma di corrispettivo per la prestazione resa a favore dell’ente di appartenenza. Da ciò discende il divieto di corrispondere ulteriori indennità o compensi connessi ai compiti istituzionali. La Corte richiama sul punto Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia n. 36/2015 e Consiglio di Stato, Sez. V n. 05449/2014.

La Sezione osserva che, degli ordinativi contestati, quelli da n. 50 a n. 53 risultano riferiti a dipendenti interni del medesimo Provveditorato, sebbene formalmente retribuiti con regime forfettario. Richiama l’art. 120 del d.P.R. n. 207 del 2010 e il comma 8 dell’art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, che ammettono compensi solo per i membri esterni. Il compenso corrisposto all’ordinativo n. 49 è stato riversato al bilancio dello Stato.

La Corte precisa che la scelta organizzativa del Provveditorato non è stata diseconomica, poiché il ricorso a soggetti esterni avrebbe comportato un esborso maggiore. Il profilo di irregolarità non attiene alla convenienza, ma alla modalità di corresponsione: il Funzionario ha utilizzato procedure tipiche del rapporto di consulenza in luogo degli strumenti della contrattazione collettiva. Sul punto richiama la propria precedente deliberazione n. 120/2025/GEST.

Il secondo profilo riguarda la presenza nel rendiconto 2015 di titoli estinti nel 2013 e 2014. La Corte richiama l’art. 333 del r.d. n. 827 del 1924, che impone di distinguere i rendiconti per capitolo e di dimostrare aperture di credito, titoli estinti e rimanenza, e l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 123 del 2011, secondo cui i rendiconti annuali devono contenere tutti i titoli estinti nell’esercizio di riferimento. La circolare MEF del 13 novembre 2007 qualifica l’utilizzo di somme di un capitolo per spese di altro capitolo come mera anticipazione di cassa, con obbligo di ripiano entro la chiusura dell’esercizio. Nel caso di specie si è verificata una traslazione temporale della rendicontazione, con irregolarità estesa fino a due anni.

La Sezione accerta la non regolarità della modalità di erogazione dei compensi di cui agli ordinativi da n. 50 a 53 e la non puntuale applicazione della normativa sull’anticipazione di cassa, disponendo la trasmissione della deliberazione al Ministero competente, al Provveditorato, alla RTS e alla Procura regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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