Dipendenza da causa di servizio e nesso concausale nella patologia del rachide (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 27 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale, è titolare di giurisdizione sulla domanda con cui il militare chiede l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, trattandosi di accertamento del proprio status invalidante incisivo sul quantum della futura prestazione pensionistica e indennitaria, e non di mera contestazione di un fatto. Nel merito, la patologia cronico-degenerativa del rachide, pur di origine prioritariamente involutiva, può essere riconosciuta dipendente da causa di servizio quando la concreta attività lavorativa abbia svolto funzione concausale efficiente, per microtraumi ripetuti, posture obbligate, movimentazione manuale dei carichi e microclima sfavorevole. L’accertamento va condotto sulla base della documentazione sanitaria e della dichiarazione di lesione traumatica redatta in teatro operativo, con ascrizione alla tabella di legge secondo la riduzione della capacità lavorativa.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Aeronautica Militare in carriera dal 1987, ha prestato servizio in molteplici missioni in territorio estero. Nel dicembre 2018, al termine di un’intensa attività di movimentazione di carichi per il rientro di personale militare da una base avanzata, ha accusato dolori al rachide cervicale e lombare, con difficoltà deambulatorie.
La dichiarazione di lesione traumatica, redatta dall’ufficiale medico in teatro operativo, attestava un principio di radicolite da probabile discopatia. Gli accertamenti strumentali successivi hanno documentato spondiloartrosi, discopatie protrusive e anterolistesi degenerativa. La C.M.O. aveva ascritto l’infermità alla tabella A, categoria 8. Con decreto del 12.01.2023 l’Amministrazione ha invece dichiarato l’infermità non dipendente da causa di servizio, respingendo l’istanza di equo indennizzo. Il militare ha quindi agito per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio.
La Motivazione della Corte
Sulla giurisdizione, il Collegio ha respinto l’eccezione dell’Amministrazione. L’interesse ad agire in mero accertamento sussiste ogni volta che una situazione di incertezza oggettiva su un rapporto giuridico non sia eliminabile senza l’intervento del giudice. Il ricorrente non ha contestato un fatto, ma ha chiesto l’accertamento del proprio status di invalidità da causa di servizio, bene certo nell’an e incerto nel quantum pensionistico.
Il discrimine è stato individuato nel petitum sostanziale: spetta al giudice amministrativo la cognizione quando il fatto generatore incide sulla situazione attuale del dipendente; spetta alla Corte dei conti quando si chiede una pensione commisurata alla malattia derivante da causa di servizio. Nel caso concreto, l’accertamento richiesto incide sul trattamento di quiescenza, radicando la giurisdizione contabile.
Nel merito, la Corte ha valorizzato la dichiarazione di lesione traumatica del dicembre 2018, redatta in occasione della missione estera, con due giorni di riposo per principio di radicolite. Ha ritenuto che le mansioni di controllo del traffico aereo e, soprattutto, l’incarico di comando con movimentazione manuale dei carichi abbiano esposto il ricorrente a traumatismi ripetuti e a sollecitazioni del rachide.
Il Collegio ha riconosciuto che la patologia artrosica trae origine dal fisiologico invecchiamento dei tessuti, ma ha ritenuto determinanti per la genesi precoce e peggiorativa una serie di cause accessorie: posture protratte, vibrazioni trasmesse al corpo intero e microclima sfavorevole di hangar, tende campali ed esterno. Tali fattori, in modo sinergico, hanno amplificato gli effetti nocivi della movimentazione dei carichi, integrando un apporto concausale al servizio.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione della dipendenza da causa di servizio e ascrizione alla tabella A, categoria 6 per identità col punto 18 (nevriti ed esiti permanenti). L’Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in € 2.659,00 oltre accessori, ai sensi dell’art. 152 bis cod. proc. civ., richiamato dall’art. 158, comma 2, del codice di giustizia contabile. Disposta l’omissione delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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