Improcedibile il conto giudiziale del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 141 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili che cura la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici è titolare di un debito di vigilanza e non di un debito di custodia. Solo il debito di custodia, proprio delle gestioni di magazzino caratterizzate da carico, scarico e obbligo restitutorio, impone la resa del conto giudiziale. Il consegnatario per debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo, non come agente contabile: viene meno il presupposto normativo del giudizio di conto, che deve essere dichiarato improcedibile. Resta fermo l’obbligo di rendicontazione amministrativa e il regime di responsabilità per i beni soggetti a effettiva custodia.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune per l’esercizio finanziario 2019. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva rilevato che la gestione rendicontata non concerneva beni mobili o materie per i quali sussista un debito di custodia, bensì un elenco aggregato di beni immobili e infrastrutture, la cui gestione attiene a esistenza, manutenzione e variazione di consistenza.
Il relatore aveva quindi concluso per l’insussistenza dei requisiti minimi del conto giudiziale. L’Ente locale, nelle proprie osservazioni, ha riconosciuto che l’agente ha un mero debito di vigilanza e che il conto è stato inviato per pregressa consuetudine e trasparenza amministrativa. La questione arriva al Collegio per la verifica preliminare di ammissibilità e procedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto. L’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, oltre alla gestione delle scorte strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio.
Il Collegio precisa che, ove la giacenza presso i singoli uffici ecceda la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa sarebbe finalizzata al continuativo rifornimento e configurerebbe una vera gestione contabile, con debito di custodia e conseguente obbligo di resa del conto. I beni di consumo costituenti scorte operative ordinarie restano esclusi dal conto giudiziale, ferma la rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).
Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario sono in uso agli Uffici e non custoditi in un deposito. La mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha condiviso i rilievi istruttori. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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