Compensi patrocinio spese Stato e scaglione valore indeterminabile (Cass. civ. Sez. II n. 19831 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 5, comma 6, del d.m. n. 55 del 2014 consente, per le cause di valore indeterminabile, l’applicazione dello scaglione tariffario inferiore, compreso tra euro 5.201,00 e euro 26.000,00, ove la controversia presenti bassa complessità. L’inciso “di regola” non fissa una soglia minima inderogabile. Il giudizio sulla complessità della controversia costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità, purché sorretto da motivazione adeguata e coerente. La motivazione è solo apparente, e viola il minimo costituzionale, quando sia totalmente mancante, perplessa o fondata su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Il Fatto

Un avvocato ha svolto attività difensiva in favore di un cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di ricongiungimento familiare. Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’opposizione proposta dal difensore avverso il decreto di liquidazione, ha riconosciuto un compenso di euro 850,00, a fronte di una richiesta di euro 5.367,00.

Avverso tale decreto il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Comunicata la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente ha presentato istanza di decisione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 e dell’art. 5, comma 6, del d.m. n. 55 del 2014, per avere il Tribunale ritenuto la causa non particolarmente complessa senza adeguata motivazione su oggetto, effetti e risultati utili, anche non patrimoniali.

La Corte ha respinto la censura richiamando il principio consolidato secondo cui l’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, proprio per l’inciso “di regola”, consente già sul piano letterale l’applicazione dello scaglione inferiore, senza fissare una soglia minima. Lo scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità è quindi quello compreso tra euro 5.201,00 e euro 26.000,00, come affermato da Sez. 6-2, ordinanza n. 968 del 13.01.2022.

Il giudice di merito ha comunque assolto il dovere di motivazione, sottolineando la non particolare complessità della controversia e della questione giuridica, oltre all’avvenuto riconoscimento in autotutela da parte dell’Amministrazione.

Con il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., lamentando una motivazione contraddittoria e non ragguagliata al minimo dello scaglione. La Corte li ha dichiarati inammissibili, ricordando che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.

Il provvedimento impugnato presenta motivazione sufficiente e coerente, seppure stringata. Nessuna contraddizione emerge dal richiamo alla pluralità degli atti difensivi, poiché il giudice ha inteso solo riportare le attività oggetto di compenso, escludendo lo svolgimento di istruttoria.

Il ricorso è stato respinto. Non essendovi costituzione dell’intimato, non si è provveduto sulle spese, ma è stata pronunciata condanna ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle ammende, per l’abusiva richiesta di definizione ordinaria a fronte della proposta di definizione accelerata, secondo il principio di Sez. 3, n. 27947 del 04.10.2023. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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