Inammissibile il ricorso sulla liquidazione dei compensi professionali nel procedimento di prevenzione (Cass. pen. Sez. II n. 32245 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, quando nel procedimento incidentale di verifica è chiesta l’ammissione al passivo di un credito derivante dall’esercizio della professione forense, l’istante non può limitarsi ad allegare la fattura emessa, ma deve provare la concreta esistenza del diritto, documentando l’effettività e la consistenza dell’attività svolta. In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri tabellari, non è soggetto al controllo di legittimità; la motivazione è doverosa solo quando il giudice aumenti o diminuisca ulteriormente gli importi, dovendo in tal caso rendere controllabili le ragioni e la misura dello scostamento. Non esiste un vincolo normativo alla determinazione secondo i valori medi, né un diritto del professionista a tale misura. Il ricorso che, deducendo formalmente violazioni di legge, invochi una rivalutazione nel merito degli elementi di fatto e non alleghi il concreto pregiudizio subito è inammissibile.
Il Fatto
Il difensore di un soggetto nei cui confronti è in corso la liquidazione dei beni di una società proponeva domanda di ammissione allo stato passivo dei propri crediti professionali, maturati in relazione a due procedimenti civili e a una pratica stragiudiziale. Il Giudice per le indagini preliminari, con provvedimento emesso in sede ex art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., riconosceva i crediti solo in parte.
Avverso tale determinazione il professionista proponeva opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 59/2010, respinta con decreto del Tribunale di Pistoia. Il difensore ricorreva allora per cassazione, censurando la riduzione del compenso per la fase istruttoria e l’applicazione dei valori minimi dei parametri ministeriali.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro generale. Nel procedimento di verifica dei crediti professionali nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniale, l’istante non può limitarsi ad allegare la fattura: deve provare la concreta esistenza del diritto, documentando l’attività svolta con parcella sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale. Il giudizio è connotato da poteri officiosi di verifica, funzionali a contemperare la tutela dei creditori con l’interesse pubblico a evitare la precostituzione di crediti di comodo.
Sul piano della liquidazione delle spese, il Collegio richiama la giurisprudenza civile secondo cui il potere discrezionale del giudice, tra minimo e massimo dei parametri, non è sindacabile in legittimità, mentre la motivazione è doverosa solo in caso di ulteriore aumento o diminuzione, ove devono risultare controllabili le ragioni e la misura dello scostamento. Le modifiche introdotte con il d.m. n. 147 del 2022, sopprimendo le parole “di regola”, non hanno inciso sull’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione.
Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la motivazione del progetto di stato passivo e difetta di interesse ad impugnare: a fronte di un compenso determinato nei minimi tariffari, aveva già percepito in acconto una somma superiore, pari a oltre il doppio, e comunque superiore ai valori medi edittali. La contestazione, dunque, non è sostenuta da alcun concreto pregiudizio.
Anche il secondo motivo è generico e non consentito, perché investe il potere discrezionale del giudice di merito. Poiché il giudizio si è concluso in conciliazione alla prima udienza, senza istruzione probatoria, la censura sulla mancata liquidazione della fase istruttoria non può trovare accoglimento. Né esiste un diritto alla determinazione del compenso nei valori medi. Il ricorso, pur deducendo violazioni di legge, invoca in sostanza una rivalutazione nel merito, onde l’inammissibilità e la condanna alle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.