Compensi professionali mai sotto i minimi tabellari e spese di lite solidali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28211 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquida i compensi professionali e le spese di lite secondo i parametri di cui al D.m. n. 55/2014, come modificato dal D.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, che hanno carattere inderogabile. Nella fase istruttoria rientra anche la chiamata in causa del terzo iussu iudicis, sicché la sua mancata remunerazione integra violazione dei parametri. La compensazione delle spese di lite non può fondarsi sull’inerzia dell’agente della riscossione, perché tale circostanza attiene ai rapporti interni tra ente creditore e concessionario: entrambi vanno considerati soccombenti e le spese poste a loro carico in solido.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dalla ricorrente nella controversia previdenziale che la vedeva opposta all’I.N.P.S. e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Esaurita la materia del merito, nel giudizio di legittimità resta viva la sola questione delle spese di lite, come regolate dal giudice di prime cure e confermate in appello.
Il Tribunale di Roma aveva liquidato le spese in euro 1.618,00, ponendole a carico dell’agente della riscossione. La ricorrente impugna la sentenza con due motivi, entrambi incentrati sulla disciplina delle spese e dei compensi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 D.m. 05/04/2015 n. 55, come modificato dal D.m. n. 37/2018, delle tabelle parametrali allegate e degli artt. 91, 92 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., oltre che dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La Corte richiama il proprio costante orientamento, confermato da Cass. 13/04/2023 n. 9815: in mancanza di diversa convenzione tra le parti, la liquidazione effettuata in base ai parametri non può scendere sotto i valori minimi, perché questi hanno carattere inderogabile. Sul piano della fase istruttoria, l’art. 4, comma 5, lettera c), del D.m. n. 55/2014 vi ricomprende l’esame degli scritti e dei documenti delle altre parti, gli adempimenti connessi ai provvedimenti giudiziali e la notificazione di domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio.
Su questa base la Corte rileva la doppia violazione commessa dal giudice del gravame. Da un lato, la Corte territoriale ha confermato una liquidazione inferiore ai minimi tabellari — euro 1.618,00 a fronte di un valore minimo di euro 1.776,00. Dall’altro, ha escluso che la chiamata in causa dell’agente della riscossione disposta iussu iudicis integrasse attività istruttoria, così disattendendo la previsione parametrale.
Il secondo motivo investe la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per la compensazione implicita delle spese con l’I.N.P.S. La Corte muove dai principi di Cass. Sez. Un. 08/03/2022 n. 7514: sull’eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali la legittimazione a resistere spetta esclusivamente all’istituto previdenziale, titolare della pretesa impositiva. L’I.N.P.S. è dunque integralmente soccombente rispetto all’eccezione di prescrizione che era stata sollevata in primo grado e ivi accolta.
L’attribuzione della maturata prescrizione al solo comportamento inerte dell’ente di riscossione non costituisce grave ed eccezionale ragione di compensazione: si tratta di circostanze che riguardano i rapporti interni tra agente della riscossione ed ente creditore. In applicazione del principio di causalità e secondo Cass. 12/04/2022 n. 11873, le spese vanno poste in solido a carico dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, entrambi soccombenti. Anche il secondo motivo è pertanto fondato: il ricorso è accolto, la sentenza è cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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