Esonero dalle spese di CTU nel giudizio di opposizione ad ATPO ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12837 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445-bis cod. proc. civ., le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. L’esenzione si estende anche al giudizio di opposizione avverso l’esito dell’ATPO, riassunto dopo cassazione con rinvio, e non è esclusa dalla circostanza che la declaratoria di esenzione sia intervenuta solo nel corso del giudizio di merito. La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. deve recare la data, essere sottoscritta e completa in ogni sua parte.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Velletri che, in sede di opposizione ad ATPO ex art. 445-bis cod. proc. civ., pronunciando a seguito di riassunzione dopo la cassazione con rinvio della precedente sentenza, aveva dichiarato la sussistenza dei requisiti sanitari per le provvidenze richieste, rigettando nel resto il ricorso e ponendo a carico delle parti, per metà ciascuna, le spese di CTU.
La Motivazione della Corte
La ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., per avere il Tribunale posto a suo carico la metà delle spese di CTU, nonostante essa avesse dichiarato, nell’atto introduttivo del giudizio, di trovarsi nelle condizioni reddituali indicate dall’art. 42 del D.L. 269/2003, come da atto notorio depositato nella fase di ATPO e nel successivo giudizio di merito, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni di reddito.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato e il ricorso autosufficiente, avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto della dichiarazione resa nell’atto introduttivo e richiamato l’atto notorio, depositato agli atti del giudizio di riassunzione, nel quale era stata dichiarata l’insussistenza di redditi personali e la non ricorrenza di ricovero a lunga degenza con retta a carico dello Stato o di altri enti pubblici, con espressa indicazione della riconducibilità alla citata disposizione normativa.
La Suprema Corte ha precisato che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. reca la data, è debitamente sottoscritta e completa in ogni sua parte. Ha quindi richiamato il principio di diritto consolidato, espresso da Cass. n. 16902/2022 e Cass. n. 16515/2016, secondo cui l’esenzione dalle spese di CTU opera in favore del ricorrente che versi nelle condizioni reddituali di cui alla citata norma, salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria, evenienza non ricorrente nella specie.
Conseguentemente, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, ha posto le spese di CTU a carico dell’INPS, condannando l’Istituto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.