Licenziamento dirigente: giudice rinvio non può rivalutare fatti coperti da giudicato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18455 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio è vincolato al giudicato formatosi sui fatti accertati dalla sentenza rescindente. Egli non può fondare la giustificatezza del licenziamento sulla mera riqualificazione in chiave giuridica dei medesimi fatti già ritenuti insussistenti in fatto, richiamando le sole intercettazioni e il provvedimento cautelare penale. Il datore di lavoro che invochi la giustificatezza deve allegare e provare circostanze o elementi ulteriori rispetto a quelli di fonte penale, già vagliati e non confermati. L’art. 23, comma 5, CCNL dirigenti commercio esclude che il rinvio a giudizio del dirigente per fatti inerenti alle funzioni svolte giustifichi di per sé il recesso. Il giudice di rinvio, ove la cassazione abbia annullato per violazione di legge e vizi di motivazione, dispone di potestas iudicandi piena, ma nei limiti delle direttive impartite e nel rispetto delle preclusioni pregresse.

Il Fatto

Una dirigente viene licenziata da una società con lettera del 5 giugno 2014, dopo essere stata destinataria di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari e dopo la contestazione della partecipazione a un presunto disegno illecito nell’affidamento di incarichi professionali. La lavoratrice impugna il recesso e chiede l’indennità supplementare prevista dall’art. 34 del CCNL dirigenti commercio.

La Corte d’appello, in primo grado, ritiene non provata la giusta causa e non configurabile la giustificatezza, per assenza di autonoma verifica datoriale sui fatti. La Cassazione, con la sentenza rescindente n. 34549/2019, convalida quel giudizio di insussistenza dei fatti e rinvia in sede di merito per accertare se la parte datoriale avesse prospettato e dimostrato circostanze o elementi ulteriori. In sede di rinvio la Corte d’appello di Milano dichiara invece il licenziamento giustificato, valorizzando le intercettazioni e l’ordinanza cautelare già ritenute insufficienti, e condanna la lavoratrice alla restituzione di quanto percepito. Propone allora ricorso per cassazione la lavoratrice.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il vincolo del giudicato derivante dalla sentenza rescindente. Il contenuto precettivo di quella pronuncia aveva escluso in fatto la sussistenza dei fatti contestati e la loro rilevanza causale: su tale accertamento non era più possibile tornare.

Il giudice di rinvio, osserva la Corte, ha invece omesso ogni indagine sulle circostanze ulteriori richieste, limitandosi a rivalutare gli stessi fatti di fonte penale, in particolare le intercettazioni ambientali e l’ordinanza cautelare, per trarne un giudizio di giustificatezza. Il percorso è contraddittorio: la sentenza impugnata riconosce che sull’insussistenza dei fatti è calato il giudicato e poi li utilizza come base del recesso legittimo.

La Corte richiama il quadro normativo contrattuale: l’art. 23, comma 5, CCNL dirigenti commercio stabilisce che il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all’esercizio delle funzioni non giustifica di per sé il licenziamento. Ne deriva che il datore deve allegare prima e provare poi i fatti in giudizio: non bastano la misura interdittiva e il contenuto delle intercettazioni.

Quanto ai poteri del giudice di rinvio, la Corte ricorda che essi mutano secondo la ragione dell’annullamento; nella specie ricorre la terza ipotesi, di piena potestas iudicandi, che comporta la valutazione ex novo dei fatti acquisiti e di quelli nuovi consentiti dalle direttive della sentenza rescindente, sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze (Cass. n. 27337/2019; Cass. n. 448/2020; Cass. n. 17240/2023). Nella specie neppure risulta che la lavoratrice sia stata interdetta, poiché era stata solo sospesa in via cautelare.

Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese; la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato, conformemente a Cass. Sez. Un. n. 23535/2019.

Nota della Redazione

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