Compenso del legale, effetto devolutivo dell’appello e valore della pratica (Cass. civ. Sez. II n. 2131 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del compenso professionale, la determinazione degli onorari secondo i valori medi è consentita al giudice d’appello in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello, ove la determinazione del compenso nel suo complesso sia devoluta al gravame, con il solo limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice che fondi la decisione su ragioni in rapporto di diretta connessione con quelle dedotte nei motivi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. L’indeterminabilità del valore della pratica va intesa in senso obiettivo, quale intrinseca inidoneità della pretesa a essere tradotta in termini pecuniari al momento della proposizione della domanda o dell’espletamento della prestazione. La mera eventualità dell’aggiudicazione di un appalto, prevista e contrattualmente regolamentata, non condiziona il diritto al compenso.

Il Fatto

La vicenda origina dal ricorso per decreto ingiuntivo con cui due avvocati chiesero al Presidente del Tribunale di Trieste di ingiungere a una società il pagamento di Euro 150.900,08, oltre interessi e spese, quale compenso per l’attività professionale svolta. L’incarico consisteva nello studio e nella predisposizione di un contratto “normativo”, sottoscritto il 28 maggio 2003, diretto a disciplinare l’assetto degli interessi tra la committente e altre società in vista della costituzione di un’associazione temporanea d’imprese e della successiva gara per la costruzione di un parcheggio sotterraneo.

A seguito di opposizione, il Tribunale di Trieste, con sentenza del 27 novembre 2007, ritenne il difetto di legittimazione attiva di uno dei professionisti e condannò l’opponente al pagamento di Euro 4.417,87 in favore del solo avvocato. La Corte d’appello di Trieste, in primo grado di gravame, riconobbe gli interessi di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 e qualificò il valore della pratica come indeterminabile. La Cassazione, con sentenza n. 11056 del 2016, accolse il ricorso del legale e, in sede di rinvio, la Corte distrettuale liquidò in suo favore Euro 123.795,00. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il professionista ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 384 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo la formazione di un giudicato interno sulla liquidazione degli onorari secondo i minimi tariffari, stante la mancata impugnazione sul punto della prima pronuncia d’appello.

Il motivo è infondato. La Corte ricorda il granitico orientamento secondo cui l’effetto devolutivo dell’appello preclude al giudice del gravame di estendere le statuizioni a punti non compresi, neppure implicitamente, nel tema del dibattito, ma non vieta di fondare la decisione su ragioni in rapporto di diretta connessione con quelle dedotte nei motivi. Nel giudizio di secondo grado il giudice può riesaminare l’intera vicenda, purché l’indagine non travalichi i margini della richiesta. Nel caso di specie era devoluta la determinazione degli onorari nel loro complesso, con il solo limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la liquidazione secondo i valori medi era dunque consentita.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, per il mancato rispetto del principio enunciato dalla sentenza n. 11056/2016: il giudice di rinvio avrebbe aderito acriticamente alla CTU, considerando elementi futuri e incerti, non esistenti al momento della domanda, e in particolare l’aggiudicazione solo eventuale dell’appalto.

Il motivo non è fondato. La Corte esclude innanzitutto la pertinenza della censura, poiché il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, riguarda l’omesso esame di un fatto storico o di un documento idoneo a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, le altre risultanze istruttorie. La ricorrente non denuncia un fatto decisivo, ma sottopone alla Corte generiche critiche alla CTU.

Nel merito, la Corte ribadisce che l’indeterminabilità va intesa in senso obiettivo (Cass. sez. 2, 27/05/2016, n. 11056). Nella specie la prestazione consisteva nella predisposizione di un contratto diretto a disciplinare l’assetto degli interessi in vista della futura associazione temporanea d’imprese, delle clausole statutarie della società di progetto e della gara. Il giudice di rinvio ha correttamente considerato anche la possibile aggiudicazione dell’appalto e l’ammontare degli investimenti, perché il contratto doveva tener conto sia della fase di promozione che di quella di realizzazione e gestione. La circostanza che l’aggiudicazione fosse un’eventualità, se rileva sul rischio d’impresa, non condiziona il diritto al compenso, trattandosi di situazione prevista, accettata e contrattualmente regolamentata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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