Non contestazione dei consumi e prescrizione biennale in caso di manomissione del contatore (Cass. civ. Sez. 3 n. 5807 del 14.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata specifica contestazione, nei termini fissati per la delimitazione del thema decidendum, dell’importo fatturato e dell’efficacia probatoria del verbale di verifica tecnica che accerta la manomissione del contatore determina la non contestazione dei fatti allegati dal creditore, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. Le deduzioni difensive presentate con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che prospettano un’eziologia diversa della manomissione, sono nuove e tardive. La prescrizione biennale per i crediti da somministrazione di energia elettrica non opera quando l’omessa o errata rilevazione dei consumi sia imputabile a responsabilità accertata dell’utente.
Il Fatto
La società, opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte per il pagamento di corrispettivi di somministrazione di energia elettrica, contestava la debenza di una fattura di conguaglio per maggiori consumi derivanti da un’anomalia del contatore, ascritta alla presenza di un magnete. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’appello, in riforma, la rigettava. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per l’inversione dell’onere probatorio, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la ricorrente, nel tentativo di dimostrare l’avvenuta contestazione, sollecitava una rivalutazione di fatti e un’interpretazione degli atti processuali riservate al giudice di merito. Inoltre, la censura non si confrontava con la ratio decidendi, basata sulla mancata contestazione specifica sia nell’atto di opposizione sia nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l’attore può introdurre un diritto diverso oltre il limite preclusivo dell’udienza ex art. 183 c.p.c. solo se sussiste un rapporto di complanarità teleologica con la domanda originaria, e richiamato i precedenti Cass. n. 28873/2024 e Cass. n. 18546/2020.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono stati parimenti dichiarati inammissibili. Con essi la ricorrente lamentava l’omesso esame sulla prescrizione del credito e la violazione della normativa sulla prescrizione biennale per i crediti da somministrazione di energia elettrica. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente escluso l’applicabilità della prescrizione breve, facendo riferimento al comma 5 dell’art. 1 della legge n. 205/2017, che limita l’operatività nei casi in cui l’omessa o errata rilevazione dei consumi sia imputabile a responsabilità accertata dell’utente.
I motivi di ricorso, fondandosi su una lettura parziale della motivazione, si risolvevano in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del fatto. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese e di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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