Onere della prova del pagamento e libri contabili non vidimati (Cass. civ. Sez. II n. 3086 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al pagamento di fatture per forniture commerciali, il creditore che agisce è tenuto a provare il titolo e la consegna della merce; il debitore che eccepisce l’avvenuto pagamento assume, invece, l’onere della prova del fatto estintivo. La contestazione del creditore non deve essere specifica in senso formale, poiché la difesa con cui si nega valore probatorio alla documentazione contabile prodotta dal debitore implica logicamente la negazione del pagamento stesso. In tema di rapporti di dare e avere tra imprenditori, ai sensi dell’art. 2710 cod. civ., le risultanze dei libri contabili possono costituire elementi di prova per le operazioni annotate solo in quanto i libri siano vidimati, bollati e regolarmente tenuti; grava su chi li invoca l’onere di dimostrarne la regolarità formale. Il giudice di merito può valutare la poco verosimiglianza di pagamenti in contanti di importi rilevanti, alla luce dei divieti fiscali sull’uso del contante e della prassi commerciale.

Il Fatto

Una curatela fallimentare ha convenuto in giudizio una società per l’accertamento di un credito derivante dal mancato pagamento di una pluralità di fatture relative alla fornitura di autovetture, per un ammontare complessivo di poco inferiore al mezzo milione di euro. La società convenuta ha eccepito l’avvenuto pagamento in contanti di buona parte delle fatture.

Il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda, ravvisando la prova dei pagamenti in contanti nella documentazione contabile esibita. La Corte d’Appello ha rigettato il gravame principale e accolto parzialmente l’appello incidentale della curatela, escludendo che fosse provato il pagamento delle fatture residue. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha sostenuto che la controparte non avrebbe contestato in modo specifico i pagamenti in contanti, limitandosi a negare valore probatorio alla documentazione contabile. Secondo questa tesi, il giudice d’appello avrebbe dovuto fondare la decisione su fatti non oggetto di contestazione specifica. La Cassazione ha respinto la censura.

Il Collegio ha osservato che non è logicamente possibile scindere l’antecedente logico — il mancato pagamento in contanti — dalla difesa del controricorrente, il quale ha concentrato la propria impugnazione incidentale proprio sulla parte della sentenza in cui il primo giudice aveva ritenuto provati i pagamenti. La contestazione, pur non formalmente analitica, implicava dunque la negazione del fatto estintivo.

La Corte ha poi ribadito che l’argomentazione della ricorrente si risolve in una inversione dell’onere della prova: spetta al debitore dimostrare il fatto estintivo della pretesa creditoria, secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001. Il creditore, dal canto suo, è esonerato dal provare il fatto negativo del mancato pagamento.

Quanto alla documentazione contabile, la Corte ha richiamato l’art. 2710 cod. civ., secondo cui le risultanze dei libri contabili fanno prova solo se vidimati, bollati e regolarmente tenuti. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva rilevato che nessuna deduzione né prova era stata offerta sulla regolarità formale delle scritture, né sulla loro estrazione da libri vidimati. La Cassazione ha confermato che l’insistenza della ricorrente sull’asserita regolarità delle scritture, non documentata, non vale a colmare la lacuna probatoria.

La Corte ha inoltre valorizzato la valutazione di poco verosimiglianza dei pagamenti in contanti di importi ingenti, anche in considerazione dei divieti fiscali e della prassi commerciale. Il ricorso è stato infine rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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