Travisamento della consulenza tecnica e vizio di calcolo fondano ricorso in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 10112 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice d’appello concede o nega la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado ha natura processuale e contenuto non decisorio, produce effetti temporanei e non vincola il giudice dell’impugnazione al momento della decisione. È censurabile in cassazione il travisamento della prova quando la svista del giudice investe un fatto probatorio in sé, che ha costituito punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato. Il giudice di merito che si discosta dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio attribuendo al consulente una decurtazione in realtà mai operata incorre in tale vizio.
Il Fatto
Un committente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale gli aveva intimato il pagamento del saldo dei lavori eseguiti in suo favore da una società appaltatrice. In via riconvenzionale ha chiesto la risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, il risarcimento del danno ovvero, in subordine, l’eliminazione a spese dell’appaltatore dei vizi e delle difformità delle opere.
Il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione, revocando il decreto e condannando il committente al pagamento di una somma, detratta la quota già versata a titolo di acconto, e ha rigettato la domanda riconvenzionale. La Corte d’appello ha respinto l’appello principale del committente e, in parziale accoglimento di quello incidentale della società, ha aumentato la condanna. Il committente ricorre per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto storico, ossia la mancata pronuncia sul completamento dei lavori, valorizzando la concessione in appello della sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado come indice di una possibile riforma. La Corte, a prescindere dall’errato richiamo al parametro del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., rileva che quel provvedimento è reso sulla base di un giudizio sommario e resta privo di attitudine vincolante per il giudice dell’impugnazione.
Richiamando Cass. n. 13774/2015, la Corte qualifica i provvedimenti sulla provvisoria esecuzione come atti di natura processuale, con contenuto non decisorio ed effetti temporanei, destinati a esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d’impugnazione.
Il secondo motivo contesta, ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1453, 1218 e 2043 c.c., lamentando che la Corte d’appello abbia utilizzato un preventivo dell’impresa in luogo della consulenza tecnica d’ufficio e abbia commesso un errore materiale di calcolo, oltre a un travisamento della consulenza quanto a una decurtazione di euro 6.850.
La prima parte del mezzo è infondata: la Corte d’appello ha dichiarato non vincolante il preventivo, trattandosi di un mero atto di parte, e ha posto alla base della decisione la consulenza tecnica d’ufficio, che ha descritto i lavori e ne ha determinato il valore. È invece fondata la seconda parte: dalla relazione del consulente risulta che la somma di euro 6.850 riguarda i soli lavori di completamento, mentre gli interventi per eliminare vizi e difformità sono descritti separatamente e non sono stati oggetto di stima dei costi. La decurtazione attribuita al consulente è dunque frutto di una svista del giudice d’appello.
Sulla censurabilità del travisamento della prova in cassazione, ove la svista investa un fatto probatorio che ha costituito punto controverso, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 5792/2024. Il terzo motivo, relativo alla mancata considerazione di una dichiarazione di un’agenzia immobiliare sulla non commercializzabilità dell’immobile, è infondato, trattandosi di fatto non decisivo e a fronte dello stato di fatiscenza preesistente accertato in consulenza. Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti dall’accoglimento del secondo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 1453 c.c. – Risolubilità del contratto per inadempimento
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso