Compenso al professionista e inadempimento per omessa informazione sul divieto di pagamenti (Cass. civ. Sez. I n. 18020 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il professionista incaricato di predisporre la domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, è tenuto, a norma dell’art. 1176, comma 2°, cod. civ., a informare il debitore del divieto di eseguire, dopo il deposito del ricorso, pagamenti di debiti anteriori scaduti senza le prescritte autorizzazioni giudiziali. L’omessa informazione integra, per l’inescusabile ignoranza delle norme che regolano l’attività giuridica della committente, un inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti. Il curatore del fallimento della società committente è legittimato a opporre l’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 cod. civ., che non richiede la gravità pretesa per la risoluzione e può fondarsi anche su un adempimento solo inesatto. Il credito al compenso del professionista, la cui prestazione risulti ex ante priva di idoneità funzionale al risultato perseguito, è conseguentemente escluso dal concorso.

Il Fatto

Un avvocato chiede l’ammissione al passivo del fallimento di una società, dichiarato nel 2017, per il credito maturato a titolo di prestazioni professionali svolte per la predisposizione della domanda di concordato preventivo e del relativo piano. Il giudice delegato respinge la domanda: il professionista, pur conoscendo o dovendo conoscere l’intenzione degli amministratori di pagare debiti anteriori e l’esecuzione di tali pagamenti, non li aveva avvertiti della necessità di procedere solo nelle forme e alle condizioni di legge.

La società, in conseguenza di tale omissione, aveva eseguito tra il novembre 2012 e il febbraio 2013 pagamenti di debiti concorsuali per oltre un milione e settecentomila euro, in favore di diciannove creditori anteriori. Il tribunale rigetta l’opposizione allo stato passivo, ravvisando l’inadempimento all’ampio mandato ricevuto. Il professionista ricorre in cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi, trattati congiuntamente, con assorbimento del quinto, relativo all’omessa pronuncia sulla richiesta di prededuzione. Le statuizioni del tribunale sono, anzitutto, insindacabili quanto agli accertamenti in fatto: la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e l’unico vizio deducibile è quello dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nei limiti indicati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 5792 del 2024. Nel caso concreto i fatti storici rilevanti sono stati esaminati, ancorché la pronuncia non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie.

Nel merito, il tribunale ha rigettato la domanda sul rilievo che la prestazione era stata svolta senza la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2°, cod. civ., accogliendo l’eccezione d’inadempimento del Fallimento. La Corte conferma che il curatore è legittimato a sollevare tale eccezione con il solo onere di contestare la non corretta esecuzione della prestazione. L’eccezione non è subordinata ai presupposti richiesti per la risoluzione: la gravità dell’inadempimento è requisito specifico del rimedio risolutorio, mentre l’eccezione può fondarsi anche su un adempimento solo inesatto.

Il professionista, a fronte dell’eccezione, ha l’onere di dimostrare l’esattezza del proprio adempimento, per la rispondenza della condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto, o l’imputazione dell’evoluzione negativa della procedura a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, secondo le Sezioni Unite n. 42093 del 2021. Il credito può quindi essere escluso dal concorso quando risulti accertato l’inadempimento alle obbligazioni assunte.

La Corte ricostruisce il regime degli atti compiuti dopo il deposito della domanda: l’art. 168, comma 1°, l.fall. vieta implicitamente ma inequivocamente i pagamenti di debiti anteriormente scaduti, lesivi della par condicio creditorum, salvo le autorizzazioni dell’art. 167 l.fall. o dell’art. 182 quinquies, comma 4°, l.fall.. Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto, anche a mezzo di delegazione di pagamento, determina in linea di principio la revoca dell’ammissione ex art. 173, comma 3°, l.fall., salvo che non sia pregiudizievole e sia ispirato alla migliore soddisfazione dei creditori.

Il professionista che omette di informare il debitore di tale divieto dà luogo a un colpevole inadempimento per imperizia, conseguente all’inescusabile ignoranza delle norme che presiedono all’attività giuridica della committente. La prestazione, priva ex ante di funzionalità rispetto al risultato perseguito, rende la residua attività difensiva giuridicamente inutile: l’obbligazione contrattuale resta totalmente inadempiuta e il professionista non vanta alcun diritto al compenso suscettibile di ammissione al passivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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