Riforma in appello e obbligo di rivedere le spese del primo grado (Cass. civ. Sez. II n. 10959 del 26.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello ha il potere-dovere di procedere d’ufficio a una nuova regolamentazione delle spese processuali quando riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata. Il fondamento dell’obbligo risiede nel fatto che la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, opera secondo un criterio unitario e globale, che tiene conto dell’esito finale della controversia nel suo complesso. Ne segue che la riforma della decisione di primo grado impone di riconsiderare chi debba essere considerato soccombente e, di conseguenza, a carico di chi vadano poste le spese di entrambi i gradi. La sentenza che, pur riformando in parte la decisione di primo grado, ometta di provvedere sulle spese del relativo giudizio è pertanto cassata sul punto.
Il Fatto
La vicenda riguarda la realizzazione, da parte di un proprietario, di un volume chiuso sul proprio lastrico solare, parzialmente sovrastante il parapetto del lastrico di proprietà di due coniugi, comproprietari di un immobile con terrazza e veduta verso l’edificio vicino. I vicini contestavano l’opera per violazione del diritto di veduta e della distanza prescritta dall’art. 907 cod. civ., oltre che per l’appoggio al parapetto ex art. 877 cod. civ.
Il Tribunale accoglieva le domande e condannava il convenuto a ridurre il manufatto rispettando la distanza di legge. In appello, la Corte territoriale rigettava la censura sulla mancata prova della veduta, ma accoglieva parzialmente il gravame sull’altezza del parapetto necessario per la sicurezza, riconoscendo la veduta solo per un tratto terminale. Il convenuto ricorreva in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investiva la qualificazione dell’azione e la prova del diritto di servitù. La Corte lo ha ritenuto infondato, poiché il giudice di merito ha desunto la prova della veduta esercitata pacificamente dal 1978, ravvisando in sostanza una servitù per usucapione. La titolarità del diritto risultava così accertata su base fattuale e non contestata.
Il secondo motivo contestava la qualificazione del parapetto come veduta ex art. 900 cod. civ., con tutela ex artt. 905 e 907 cod. civ., lamentando l’insufficienza delle caratteristiche di comodità e sicurezza dell’affaccio. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: il ricorrente opponeva al giudice di merito una propria diversa ricostruzione del fatto, scambiando la cassazione per una terza istanza di merito. L’accertamento del giudice territoriale sulle misure del parapetto non si espone a censure di legittimità.
Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 871 cod. civ. e delle norme urbanistiche locali, che avrebbero autorizzato la sopraelevazione in aderenza. Anch’esso è stato dichiarato inammissibile per non avere colto la ratio decidendi, fondata sull’accertamento della costruzione in violazione della distanza prescritta dall’art. 907 cod. civ.
Il quarto motivo è stato invece accolto. La Corte ha ribadito che la valutazione della soccombenza deve operare con criterio unitario e globale: la riforma in appello impone di rideterminare d’ufficio anche le spese del primo grado. Poiché la sentenza impugnata non vi aveva provveduto, essa è stata cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 871 c.c. – Norme di edilizia e di ornato pubblico
- Art. 877 c.c. – Costruzioni in aderenza
- Art. 905 c.c. – Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi
- Art. 907 c.c. – Distanza delle costruzioni dalle vedute