Inammissibile il ricorso che non aggredisce l’autonoma ratio assorbente (Cass. civ. Sez. III n. 10209 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non aggredisca un’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, idonea da sola a sorreggerne il rigetto, è inammissibile per difetto di interesse. Se la sentenza si fonda su una pluralità di ragioni autonome e concorrenti, il passaggio in giudicato di una sola di esse, non censurata, rende superfluo l’esame delle censure rivolte alle altre. La censura che denunci l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione non è più ammessa dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. del 2012, restando deducibile il solo omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. Il controllo sull’applicazione dell’art. 89 cod. proc. civ. attiene a valutazioni di fatto, non sindacabili in sede di legittimità.
Il Fatto
La società cessionaria, per il tramite della mandataria, agisce in giudizio contro il notaio per la responsabilità professionale derivante dall’erronea indicazione catastale dell’immobile su cui iscrivere ipoteca a garanzia di un finanziamento. Per effetto di tale errore, il creditore, ammesso al passivo del concordato dell’impresa debitrice quale creditore chirografario, non avrebbe potuto conseguire l’intero credito, ottenendo una somma pari al solo 20 per cento.
Il Tribunale di Foggia rigetta la domanda. La Corte d’appello di Bari conferma il rigetto, articolando il proprio decisum su due autonome rationes: da un lato, l’assenza di argomentazioni idonee a contrastare il ragionamento del primo giudice; dall’altro, la carenza del nesso causale tra la condotta inadempiente del notaio e il danno, attribuito alla condotta negligente del creditore che non aveva attivato per tempo la procedura di rettifica. La società propone quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1218, 1176, comma 2, 2697, 1227, comma 2, 2808, 2841 e 1223 cod. civ., contestando l’esclusione della responsabilità contrattuale del notaio, l’inversione dell’onere della prova e la ritenuta emendabilità della nota d’iscrizione ipotecaria.
La Corte dichiara il motivo inammissibile, rilevando che esso non si confronta adeguatamente con la doppia ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva fondato il rigetto, in primo luogo, sull’inidoneità delle argomentazioni di appello a contrastare il ragionamento del primo giudice. Poiché tale autonoma statuizione non è stata impugnata, essa è ormai passata in giudicato ed è di per sé sufficiente a sostenere il rigetto dell’appello.
Il ragionamento si fonda sul principio per cui, in presenza di una pluralità di ragioni autonome, la mancata censura di una di esse rende inammissibile il motivo che investe le altre. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 3, ordinanza n. 15399 del 13.06.2018 e Cass. Sez. 3, ordinanza n. 5102 del 26.02.2024.
Quanto alla seconda ratio, la Corte territoriale aveva escluso il nesso causale osservando che l’ipoteca era valida e che il creditore avrebbe potuto avvalersi in tempo della procedura di rettifica ex art. 2841, comma 2, cod. civ.; il danno era pertanto ascrivibile alla sola condotta negligente del creditore ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ..
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la contraddittorietà e insufficienza della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il motivo è assorbito dalla mancata contestazione della prima ratio. Nel merito, la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è invocabile solo per omesso esame di un fatto decisivo e che l’anomalia rilevante si esaurisce nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile o nella motivazione obiettivamente incomprensibile, richiamando Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. Il motivo è comunque infondato, avendo la Corte territoriale esaminato la relazione notarile.
Il terzo motivo, relativo all’art. 89 cod. proc. civ. e all’art. 52 del codice deontologico forense, è anch’esso inammissibile, in quanto tende a sindacare valutazioni di fatto. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato; la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. è respinta per difetto dei presupposti.
Nota della Redazione
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