Competenza funzionale dell’opposizione a decreto ingiuntivo prevale sulla connessione (Cass. civ. Sez. II n. 19240 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione. Essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario l’eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado. Ne consegue che la competenza funzionale del giudice dell’opposizione prevale sulle esigenze di celebrazione del simultaneus processus sottese alle norme derogatorie degli ordinari criteri regolatori della competenza, previste per l’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva di cause.

Il Fatto

Una società aveva emesso due fatture per il saldo di un contratto di appalto concluso con una seconda società. Ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4156/2022 dal Tribunale di Firenze, la creditrice ne aveva visto proposta opposizione dalla debitrice. Investito della controversia, il Tribunale di Firenze aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Verona, dinanzi al quale pendevano altre cause tra le stesse parti, ravvisando la natura unitaria del rapporto intersoggettivo e ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Il Tribunale di Verona, a sua volta adito, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo la propria incompetenza funzionale a decidere l’opposizione già pendente innanzi al Tribunale di Firenze, per la prevalenza della competenza funzionale ex art. 645 c.p.c. rispetto alle esigenze di simultaneus processus. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Firenze.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il regolamento fondato, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 9769 del 18.07.2001 e dalle successive pronunce conformi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Secondo tale indirizzo, la competenza attribuita dall’art. 645 c.p.c. ha carattere funzionale e inderogabile, perché il giudizio di opposizione è assimilabile a quello di impugnazione.

Da questa qualificazione discende l’impossibilità di modificare il giudice competente per effetto di una situazione di connessione. La Corte ha precisato che non rileva in senso contrario l’eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado: la inderogabilità della competenza funzionale prescinde da tale profilo processuale.

Applicando il principio al caso concreto, il Tribunale di Firenze non avrebbe potuto spogliarsi della cognizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4156/2022, ma avrebbe dovuto deciderlo, rientrando la causa nella sua competenza funzionale ai sensi dell’art. 645 c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che, come emergeva dal regolamento, dinanzi al Tribunale di Firenze non era stata proposta alcuna domanda riconvenzionale dall’opponente.

La decisione enuncia così il principio di diritto secondo cui la competenza funzionale del giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo prevale sulle esigenze di celebrazione del simultaneus processus sottese alle norme derogatorie degli ordinari criteri di competenza per connessione. Il regolamento è stato pertanto accolto e dichiarata la competenza funzionale del Tribunale di Firenze, con rimessione delle parti dinanzi a quel giudice e termine di legge per la riassunzione. Nulla sulle spese, trattandosi di regolamento promosso d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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