Agevolazioni piani di recupero anche per aree inedificate (Cass. civ. Sez. V n. 1040 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione prevista dall’art. 5 della l. 22 aprile 1982, n. 168 si applica ai trasferimenti di immobili compresi nei piani di recupero di iniziativa pubblica o privata, purché convenzionati, anche quando oggetto dell’atto siano aree inedificate. I piani di recupero del patrimonio edilizio esistente possono avere ad oggetto non solo il recupero edilizio, ma anche il recupero del più ampio tessuto urbanistico, con la conseguente possibilità di ricomprendere aree non edificate in vista del loro sfruttamento edilizio. La tassazione in misura fissa opera dunque per gli edifici e per le aree, non essendo sostenibile l’interpretazione restrittiva che la riservi ai soli immobili edificati.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro suppletiva relativo a un atto di compravendita avente ad oggetto un terreno edificabile privo di manufatti. Il contribuente aveva venduto la propria quota a una cooperativa edilizia per un importo dichiarato, versando le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, sul presupposto dell’agevolazione prevista dall’art. 5 della l. n. 168 del 1982.
L’Amministrazione finanziaria aveva revocato l’agevolazione, ritenendo un valore del terreno superiore a quello dichiarato, e aveva liquidato le maggiori imposte. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, rilevando che il bene era inserito in un piano di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il controricorrente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Amministrazione lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, dolendosi del mancato rilievo della tardività dell’eccezione sollevata con le memorie in secondo grado. Il motivo è infondato. Il Collegio richiama il principio secondo cui, nel processo tributario, la nuova difesa del contribuente che non sia riconducibile all’originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi, ampliando la materia del contendere, integra un motivo aggiunto e non una semplice eccezione, con conseguente inammissibilità ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. Sez. V n. 32390 del 03.11.2022). Nel caso di specie, tuttavia, la doglianza non ha ampliato l’indagine giudiziaria: essa costituisce argomentazione a sostegno di un ulteriore profilo di illegittimità dello stesso avviso, già investito dal ricorso introduttivo.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 5 della l. n. 168 del 1982, sostenendo che l’agevolazione spetti ai soli immobili edificati. La Corte riporta il testo della norma, che richiama i piani di recupero di cui agli artt. 27 e seguenti della legge n. 457 del 1978, e l’art. 27 di quest’ultima, che individua le zone di recupero comprendenti singoli immobili, complessi edilizi, isolati e aree.
Il Collegio osserva che non vi è contestazione sulla sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo dell’agevolazione: il contribuente è il soggetto che attua il recupero e il bene è compreso in un piano di recupero. L’interpretazione restrittiva proposta dall’Amministrazione va disattesa, perché la previsione legislativa dei piani di recupero comprende espressamente immobili e aree.
La delimitazione delle zone assoggettate a piani di recupero è finalizzata a dettare una disciplina tecnica di dettaglio per facilitare non solo interventi di conservazione, risanamento e costruzione del patrimonio edilizio degradato, ma anche il miglioramento e la razionalizzazione dell’assetto urbanistico complessivo, con la possibilità di ricomprendere aree inedificate in vista del loro sfruttamento edilizio. In tal senso depone anche la nozione di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 31, lett. e), della legge n. 457 del 1978, come già affermato da Cass. n. 22318 del 2021. Ne segue il rigetto del ricorso, con la statuizione sull’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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