Competenza del giudice per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità (Cass. pen. n. 34941/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione delle pene sostitutive, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ai sensi dell’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, è eseguito su ordinanza del giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’art. 63 della legge n. 689 del 1981. La competenza ad ordinare l’esecuzione, e quindi a valutare gli eventuali inadempimenti del condannato ai fini della revoca, spetta al giudice della condanna, non al pubblico ministero, il quale conserva solo i poteri di vigilanza e di trasmissione degli atti previsti dalla legge.
Il Fatto
Un condannato veniva sottoposto alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, per la durata corrispondente alla pena detentiva di anni uno e mesi otto. La sanzione sostitutiva non aveva mai avuto avvio. Il Procuratore della Repubblica chiedeva al Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell’esecuzione, la revoca della sanzione sostitutiva e il ripristino della pena detentiva, sul presupposto che l’ordine di esecuzione e l’impulso alla fase esecutiva spettassero al pubblico ministero. Il Tribunale dichiarava non luogo a provvedere, ritenendo che, nella vigenza della disciplina anteriore alla riforma Cartabia, la competenza fosse del PM, e che la nuova disciplina, essendo successiva alla sentenza, non fosse applicabile. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza con rinvio. Ha preliminarmente ricostruito l’evoluzione normativa in materia. In precedenza, la giurisprudenza riteneva che, in mancanza di una disciplina espressa per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, l’impulso procedimentale spettasse al pubblico ministero, in base alle regole generali di cui all’art. 655 cod. proc. pen. e all’art. 661, comma 1, cod. proc. pen. (nel testo anteriore alla riforma), che onerava il PM della trasmissione della sentenza al magistrato di sorveglianza per le altre pene sostitutive.
La Corte ha tuttavia osservato che il d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) ha introdotto l’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen., il quale stabilisce espressamente che “per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, l’esecuzione è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Tale disposizione, applicabile anche ai procedimenti in corso, attribuisce al giudice della condanna la competenza a disporre l’esecuzione, a scegliere l’ente presso cui il lavoro deve essere prestato, e a fissare il calendario delle prestazioni, mentre al pubblico ministero spetta solo il potere di verificare la regolare prestazione e di sollecitare il giudice in caso di inadempimento. Il richiamo all’art. 63 l. 689/1981 conferma che il modello procedimentale è quello ivi previsto, che individua nel giudice il titolare del potere di ordinare l’esecuzione e di revocare la sanzione in caso di violazione degli obblighi. La Corte ha escluso che possano trarsi argomenti contrari dall’art. 43 d.lgs. n. 274 del 2000, che disciplina l’esecuzione delle pene sostitutive del giudice di pace, norma non richiamata e riferita a un diverso ambito. Ha pertanto dichiarato erronea l’ordinanza impugnata, che aveva individuato nel PM l’organo preposto, e ha disposto il rinvio per la valutazione della richiesta di revoca.
Implicazioni Pratiche
- Competenza esclusiva del giudice della condanna: il difensore del condannato, in sede di esecuzione, deve eccepire l’incompetenza del pubblico ministero a disporre l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità e a promuovere la revoca; ogni atto del PM in tal senso va considerato nullo, e la parte deve rivolgersi direttamente al giudice che ha applicato la sanzione, producendo la documentazione dell’inadempimento o della sua assenza.
- Impulso d’ufficio del giudice: il giudice che ha applicato la pena sostitutiva, una volta passata in giudicato la sentenza, deve, ai sensi dell’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen., d’ufficio ordinare l’esecuzione, scegliere l’ente e fissare il calendario, senza attendere l’iniziativa del PM; il condannato ha diritto di essere messo in condizione di adempiere, e solo dopo un’ingiustificata inosservanza può essere disposta la revoca.
- Revoca e ripristino della pena: la richiesta di revoca del lavoro di pubblica utilità per inadempimento deve essere proposta al giudice della condanna, che la valuterà in contraddittorio, accertando se l’inadempimento sia imputabile al condannato (es. mancata presentazione) o all’ente o alla mancata comunicazione; il difensore deve produrre prova dell’eventuale assenza di colpa, allegando la mancata comunicazione del calendario o l’indisponibilità dell’ente, per evitare il ripristino della pena detentiva.
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