Nullità per omesso esame del perito nel procedimento di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 34945/2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza, il giudice può espletare la perizia senza particolari formalità, ma deve garantire il rispetto del contraddittorio, anche in forma cartolare, consentendo alla difesa di formulare osservazioni e al perito di rispondere. La mancata attivazione del contraddittorio, a fronte di una specifica richiesta di esame del perito, integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., eccepibile tempestivamente nel primo atto successivo alla decisione che abbia rigettato implicitamente la richiesta.
Il Fatto
Un condannato alla pena di anni trenta di reclusione, affetto da gravi patologie, chiedeva il rinvio dell’esecuzione per motivi di salute, anche in forma di detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza, dopo aver disposto una perizia sulla compatibilità dello stato di salute con il regime detentivo, rigettava l’istanza, ritenendo compatibili le esigenze terapeutiche con il carcere e rilevando la persistente pericolosità sociale del detenuto. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del contraddittorio per la mancata citazione del perito, a fronte di una specifica richiesta difensiva, e la conseguente nullità della perizia, nonché vizi di merito nella valutazione delle condizioni di salute.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, annullando con rinvio. Ha preliminarmente escluso l’applicabilità dell’art. 511, comma 3, cod. proc. pen. (che disciplina l’esame del perito in dibattimento) al procedimento di sorveglianza, richiamando la semplificazione delle forme di cui all’art. 185 disp. att. cod. proc. pen. e all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., che consentono di procedere senza particolari formalità. Tuttavia, ha rilevato che il principio del contraddittorio, espressamente richiamato dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., deve essere comunque rispettato. La difesa aveva chiesto la citazione del perito per ottenere chiarimenti; il Tribunale si era riservato e, con l’ordinanza impugnata, aveva rigettato la richiesta senza consentire né un esame orale né un contraddittorio cartolare (ad esempio, chiedendo al perito di rispondere per iscritto alle osservazioni difensive). Tale omissione ha compresso i poteri difensivi, integrando una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., attinente all’assistenza dell’imputato. La nullità è stata eccepita tempestivamente, poiché il difensore, presente in udienza, non aveva potuto sollevarla prima del rigetto implicito (avvenuto con la decisione fuori udienza), e il ricorso è stato il primo atto utile ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. L’accoglimento del motivo ha assorbito le censure sul merito.
Implicazioni Pratiche
- Richiesta di esame del perito e contraddittorio: il difensore, nel procedimento di sorveglianza, deve chiedere espressamente, anche in udienza, di poter interloquire sul contenuto della perizia, sollecitando l’esame del perito o la possibilità di formulare osservazioni scritte a cui il perito risponda; in caso di rigetto implicito, deve eccepire la nullità nel primo atto utile (come il ricorso per cassazione), poiché il diritto al contraddittorio è inviolabile anche in questo rito semplificato.
- Nullità a regime intermedio: la violazione del contraddittorio per la mancata attivazione del confronto sulla perizia integra una nullità generale (art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), non assoluta ma a regime intermedio, che deve essere eccepita tempestivamente; il difensore deve quindi sollevare l’eccezione appena possibile, annotando a verbale la richiesta e la mancata decisione, per non decadere dalla possibilità di farlo in appello o in cassazione.
- Valutazione del rinvio per motivi di salute: il difensore, per contrastare il diniego del rinvio dell’esecuzione per gravi motivi di salute, deve produrre una documentazione clinica dettagliata e richiedere una perizia che valuti non solo la compatibilità del regime detentivo con le patologie, ma anche l’adeguatezza delle cure in carcere rispetto a quelle domiciliari; in caso di perizia contraria, deve chiedere l’esame del perito in contraddittorio per evidenziare le lacune o le contraddizioni, anche alla luce di eventuali consulenze di parte.
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Nota della Redazione
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