Competenza territoriale e autoriciclaggio: luogo di cessione del credito incerto (Cass. pen. Sez. II n. 30688 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di autoriciclaggio commesso mediante cessione di crediti d’imposta fittizi, quando il luogo di stipula del negozio risulti incerto perché le scritture private sono prive di registrazione o autenticazione e sono state sottoscritte nel contesto di un’operazione fraudolenta, non può trovare applicazione né il criterio generale del luogo di consumazione di cui all’art. 8 cod. proc. pen., né il criterio dell’ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell’azione di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen.. La competenza territoriale va pertanto individuata con il criterio suppletivo dell’art. 9, comma 2, cod. proc. pen., ossia il giudice del luogo di residenza, dimora o domicilio dell’indagato. Il giudice del riesame che, con motivazione non illogica, rilevi l’inattendibilità del luogo indicato in calce a un contratto stipulato in un contesto illecito non viola l’art. 2701 e l’art. 2704 cod. civ., poiché la materia della competenza territoriale non è governata dal regime civilistico della prova documentale.

Il Fatto

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa dell’indagato e ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale, avente ad oggetto il profitto di reati di cui agli artt. 316-ter cod. pen., 10-quater d. lgs. n. 74/2000 e 648-ter.1 cod. pen., consistenti nella creazione e cessione a terzi di crediti d’imposta fittizi.

La questione di competenza era già stata devoluta alla Cassazione, che con sentenza rescindente aveva annullato la precedente ordinanza per non aver il Tribunale valutato l’effetto decettivo della cessione e il rapporto tra il negozio e la sua comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Rinnovato il giudizio, il Tribunale ha ribadito la competenza del G.i.p. di Santa Maria Capua Vetere. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la consumazione del reato dovesse coincidere con la stipula del contratto di cessione, avvenuta in Roma.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione affronta congiuntamente i tre motivi, incentrati sull’individuazione del momento consumativo dell’autoriciclaggio e sul conseguente luogo di competenza. La difesa sosteneva che l’effetto traslativo si perfeziona con la stipula del contratto e che la successiva comunicazione alla Agenzia delle Entrate costituisce un post factum ininfluente; il luogo di stipula, indicato in Roma, sarebbe elemento noto e non contestabile in forza del regime probatorio della scrittura privata.

Il Collegio ritiene dirimente un diverso profilo, che rende superfluo stabilire se la sola cessione integri il momento consumativo. Il Tribunale del riesame ha rilevato che le scritture private di cessione sono prive di registrazione o autenticazione, dalle quali ricavare con certezza data e luogo di sottoscrizione, e che sono state firmate nell’ambito di operazioni fraudolente volte a ottenere indebiti crediti d’imposta. Da qui la non scontata attendibilità del luogo indicato in calce ai contratti.

Tale valutazione è giudicata non illogica e condivisibile. Ne deriva che restano ignoti sia il luogo di stipula dei contratti sia quello della loro comunicazione al cessionario. Il percorso argomentativo non contrasta con gli artt. 2701 e 2704 cod. civ., poiché l’accertamento della competenza territoriale non è vincolato al regime civilistico della prova: l’attendibilità di un dato inserito in un documento formato in contesto illecito ben può essere verificata dal giudice penale.

Esclusa l’applicabilità dell’art. 8 cod. proc. pen. e del criterio residuale dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., la Corte conferma il ricorso al criterio suppletivo dell’art. 9, comma 2, cod. proc. pen., che radica la competenza nel luogo di residenza, dimora o domicilio dell’imputato, in tal caso coincidente con Caserta. Rimane così affermata la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

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