Affidamento in prova all’estero: motivi irrilevanti se non censurata la ratio assorbente (Cass. pen. Sez. I n. 25075 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il diniego di una misura alternativa, fondato su due rationes decidendi autonome, è inammissibile per aspecificità quando censura soltanto quella secondaria e non si confronta con quella di portata assorbente, che da sola sorregge il provvedimento. In tema di affidamento in prova ai servizi sociali, la gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non assumono di per sé rilievo decisivo in senso negativo, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato: è sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che tale processo sia stato almeno avviato. L’apprezzamento sull’idoneità delle diverse misure alternative in astratto concedibili rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e logicamente coerente.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza rigetta la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali da eseguirsi all’estero, ammettendo il condannato alla detenzione domiciliare in Italia per l’espiazione della pena inflitta per maltrattamenti in famiglia e lesioni.
Il condannato ricorre per cassazione con tre motivi, contestando la mancata valutazione del programma di trattamento da svolgere nel Paese di residenza, la presenza del nucleo familiare con figli minori e l’interesse superiore della prole. La Procura generale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il Tribunale ha escluso la concedibilità della misura principale per un duplice ordine di ragioni. La prima, di portata assorbente, riguarda l’assenza di qualsivoglia percorso di revisione critica: il condannato ha profittato della vulnerabilità della persona offesa e non ha avviato alcun processo introspettivo, come confermato dall’atteggiamento di chiusura riscontrato in sede di osservazione.
La seconda ragione, aggiunta solo in via subordinata, concerne l’impossibilità di eseguire l’affidamento in Polonia, poiché l’istituto non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI, alla stregua di un precedente della stessa Sezione in materia di detenzione domiciliare.
Le doglianze del ricorrente si incentrano esclusivamente su quest’ultima ratio, di rilievo non preponderante, e non si confrontano con quella principale. Da qui l’aspecificità estrinseca del ricorso: a fronte di due argomenti posti a fondamento del provvedimento, uno dei quali poziore, il ricorso ne attacca uno solo, per di più secondario nella trama espositiva.
Nel merito, la Corte ribadisce che il diniego è conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di giudizio prognostico sull’affidamento in prova. Le valutazioni del giudice di merito sull’idoneità delle misure alternative, se sorrette da motivazione adeguata, non sono sindacabili in sede di legittimità. Il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi, senza tangibili deficit logici.
Il ricorso è dunque rigettato nel complesso, con condanna alle spese processuali e disposizione dell’oscuramento dei dati identificativi avuto riguardo al reato in espiazione.
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Nota della Redazione
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