Sostituzione di persona: il profitto non è elemento costitutivo (Cass. pen. Sez. V n. 30684 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull’attribuzione all’agente di un falso nome, di un falso stato o di false qualità personali cui la legge ricollega specifici effetti giuridici. Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al solo dolo specifico. Ne deriva che l’esclusione del delitto di truffa per assenza di profitto non travolge la configurabilità dell’art. 494 cod. pen., poiché il profitto è elemento costitutivo della sola truffa. Le censure che sollecitano una diversa ricostruzione del fatto e della consapevolezza dell’agente sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, riformando la decisione del Tribunale, dichiarava l’insussistenza del delitto di truffa contestato al capo 2) e l’estinzione del delitto di sostituzione di persona contestato al capo 1), riducendo la condanna al pagamento della provvisionale e confermando nel resto le statuizioni civili. Le condotte riguardavano una ricognizione di debito sottoscritta dall’imputato a nome di un terzo, rilasciata alla proprietaria di un appartamento locato da una società morosa, di cui il terzo risultava socio.

Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la contraddittorietà della sentenza per aver escluso la truffa e non anche la sostituzione di persona. Sosteneva inoltre l’insussistenza del profilo soggettivo, per la coincidenza indotta dalla predisposizione della scrittura da parte della persona offesa, e l’esclusione del dolo specifico.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge la prima doglianza rilevando che la sentenza di appello esclude la truffa per assenza del profitto, e non per insussistenza degli artifizi e raggiri integrati proprio dalla condotta di sostituzione di persona. Ciò esclude la dedotta contraddittorietà intrinseca della motivazione.

Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull’attribuzione all’agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici. Non è invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato, come affermato da Sez. V n. 3012 del 2019, dep. 2020. La sussistenza del profitto è dunque vantaggio richiesto solo per la truffa e non anche per il delitto di cui all’art. 494 cod. pen.

Quanto alle doglianze sulla consapevolezza dell’imputato, la Corte le ritiene fondate su una mera diversa ricostruzione dei fatti. Le censure sono pertanto inammissibili perché rivolte a sollecitare il giudice di legittimità a una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto e a una rivalutazione nel merito non consentite, come affermato da Sez. VI n. 27429 del 2006 e da Sez. VI n. 47204 del 2015.

Esula dai poteri della Corte di cassazione la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali possa integrare il vizio di legittimità, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto alla richiesta di liquidazione del compenso per il difensore, depositata con le conclusioni essendo l’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Corte precisa che essa deve essere rivolta alla Corte di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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