Competenza del tribunale di sorveglianza e perpetuatio jurisdictionis sulle misure alternative (Cass. pen. Sez. I n. 35861 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La competenza all’applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l’ufficio del pubblico ministero preposto all’esecuzione, in forza della regola speciale posta dall’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., che deroga al principio generale dell’art. 677 cod. proc. pen. Una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta, la competenza per territorio rimane insensibile, per il principio della perpetuatio jurisdictionis, agli eventuali mutamenti successivi e alla sopravvenienza di un ulteriore titolo esecutivo. L’eccezione di incompetenza funzionale proposta per la prima volta in sede di legittimità è inammissibile ove non si dimostri la sua tempestiva proposizione prima che la competenza si radicasse.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con ordinanza del 04/06/2025, ha respinto le istanze della ricorrente volte a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare o la semilibertà. La donna, libera in sospensione di pena, deve ancora espiare la pena inflitta ed è sottoposta a un procedimento penale per fatti commessi nel 2024. Il Tribunale ha escluso l’idoneità di ogni misura extramuraria a garantire le finalità di prevenzione.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: nullità dell’ordinanza per incompetenza funzionale inderogabile del Tribunale di sorveglianza di Ancona, asserita violazione degli artt. 94 d.P.R. n. 309/1990 e 678 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omessa effettuazione degli accertamenti d’ufficio sull’utilità di una misura extramuraria. Il Procuratore generale, ritenendo fondata l’eccezione di incompetenza, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso. Il primo motivo, con cui si eccepiva l’incompetenza funzionale del Tribunale di sorveglianza di Ancona sul presupposto della residenza della ricorrente in altro luogo, è stato giudicato infondato. L’eccezione è stata proposta senza dimostrare di averla sollevata tempestivamente, prima che la competenza si radicasse.
L’ordine di esecuzione sospeso è stato emesso dal Procuratore di Macerata ed è stato correttamente trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Ancona. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza all’applicazione delle misure alternative, in caso di soggetto che fruisca della sospensione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l’ufficio del pubblico ministero preposto all’esecuzione, in forza della regola speciale dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. I n. 8000 del 2018). Su tale base la competenza si è radicata.
La Corte ha aggiunto che, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi, rimane insensibile ai mutamenti successivi e alla sopravvenienza di un ulteriore titolo esecutivo (Sez. I n. 22257 del 2024; Sez. I n. 57954 del 2018).
Quanto agli altri due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, la Corte li ha ritenuti espressione di mero dissenso e di richieste di rivalutazione nel merito. Il Tribunale di sorveglianza ha dato conto in modo complessivo e approfondito delle diagnosi, ha preso atto dell’impossibilità di predisporre un adeguato piano terapeutico anche per la mancata presentazione agli appuntamenti del SERT e ha disposto le prescrizioni per il monitoraggio in detenzione.
La Corte ha osservato che il Tribunale ha posto a raffronto la dichiarata disponibilità della ricorrente con i suoi concreti comportamenti, non ancora idonei a fondare un affidamento sulla remissività. Sono state valutate le circostanze che rendevano ogni misura alternativa inidonea a garantire la finalità di prevenzione. Il Tribunale ha deciso allo stato e ha segnalato le condizioni di salute alla direzione sanitaria, rappresentando il possibile maturare di condizioni di incompatibilità con la detenzione. La motivazione è stata ritenuta esaustiva e il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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