Porto di strumenti atti ad offendere e condizione di senza fissa dimora (Cass. pen. Sez. I n. 29402 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di persona senza fissa dimora non integra, di per sé sola, il giustificato motivo richiesto dall’art. 4 legge n. 110 del 1975 per il porto fuori dell’abitazione di strumenti atti ad offendere, non attribuendo una generalizzata legittimazione al porto né consentendo di equiparare qualunque luogo di permanenza occasionale alle appartenenze dell’abitazione. Il giustificato motivo deve essere apprezzato in concreto e consistere in una specifica, attuale e verificabile esigenza, idonea a spiegare il porto dello strumento in quel determinato contesto. In tema di particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il limite dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se la norma era già in vigore alla data della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare d’ufficio sulla causa di esclusione della punibilità.
Il Fatto
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per aver portato senza giustificato motivo fuori della propria abitazione un taglierino retrattile con lama lunga otto centimetri, utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per l’offesa alla persona. Lo ha condannato alla pena di mille euro di ammenda, oltre alle spese processuali, disponendo la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione. Sotto un primo profilo ha lamentato una motivazione meramente apparente, per non essersi il giudice confrontato con le argomentazioni difensive, in particolare con la condizione di senza fissa dimora dell’imputato, che avrebbe giustificato il porto del coltello. Sotto un secondo profilo ha censurato la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., pur in presenza di un fatto riconosciuto di lieve entità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando infondato il primo profilo di censura e inammissibile il secondo. Quanto al giustificato motivo, la sentenza impugnata ha dato conto con motivazione non apparente né manifestamente illogica degli elementi posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità, richiamando la natura dello strumento detenuto e le concrete circostanze di tempo e di luogo del porto.
La Corte ha escluso che la condizione di persona senza fissa dimora possa assumere rilievo decisivo nei termini prospettati dalla difesa. Tale condizione non attribuisce una generalizzata legittimazione al porto di strumenti atti ad offendere, né consente di equiparare qualunque luogo di permanenza occasionale a un ambito di custodia privata sottratto al divieto di porto fuori dell’abitazione o dalle sue appartenenze.
Il giustificato motivo deve essere apprezzato in concreto e consistere in una specifica, attuale e verificabile esigenza, idonea a spiegare il porto dello strumento in quel determinato contesto. Nel caso esaminato la difesa si è limitata a valorizzare la condizione personale dell’imputato, senza indicare alcuna esigenza concreta e contingente che imponesse o rendesse ragionevole il porto del taglierino nelle circostanze accertate. La motivazione del Tribunale si fonda dunque su una valutazione coerente del dato oggettivo, rappresentato dalle caratteristiche dell’oggetto e dall’assenza di una plausibile giustificazione del suo porto.
Quanto al secondo profilo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Dal verbale di udienza e dalla stessa sentenza impugnata risulta che la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. non era stata formulata dinanzi al giudice di merito: la questione è stata introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, in violazione del limite posto dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. V n. 4835 del 27.10.2021, dep. 2022). Non ricorrendo una richiesta tempestiva e specifica, il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi d’ufficio e la doglianza non può trovare ingresso in sede di legittimità. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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