Rinnovazione istruttoria in appello e diritto alla prova contraria (Cass. pen. Sez. 5 n. 7263 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle parti all’ammissione della prova contraria. Per tale deve intendersi quella diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva il fatto oggetto della prova assunta, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all’esito della nuova acquisizione. Tale diritto deve essere riconosciuto all’imputato in tutte le ipotesi in cui venga ampliata, su richiesta di parte o su iniziativa del giudice, la piattaforma probatoria, con esclusione delle sole prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. Il richiamo all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. è improprio quando la rinnovazione è disposta ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. per l’acquisizione di una prova richiesta dall’appellante e non ricorrono i presupposti del giudizio abbreviato c.d. semplice.
Il Fatto
L’imputato aveva riportato sentenza di assoluzione in primo grado nel giudizio abbreviato dal G.U.P. per i reati di cui agli artt. 223 e 217 L.F., in relazione alla procurata bancarotta della società di cui era amministratore. A seguito di appello del Pubblico Ministero, la Corte di appello aveva disposto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, assumendo l’esame del curatore fallimentare, e, riformando la sentenza, aveva condannato l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione, riqualificando il fatto ai sensi dell’art. 217, comma 1, n. 4, L.F.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del diritto alla controprova e vizi della motivazione in relazione all’utilizzo di un documento dichiarato inutilizzabile in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte di appello aveva erroneamente invocato l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. nel negare la prova contraria richiesta dalla difesa, atteso che, trattandosi di un rito abbreviato c.d. semplice, nel quale non era stata svolta alcuna attività istruttoria in primo grado, l’obbligo di rinnovazione per l’appello del Pubblico Ministero basato su una diversa valutazione della prova dichiarativa non poteva essere ricondotto alla fattispecie introdotta dalla riforma Cartabia.
La Corte ha precisato che la rinnovazione disposta per acquisire la testimonianza del curatore su richiesta dell’Accusa doveva essere qualificata ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. e che, in ogni caso, il diritto alla prova contraria è principio immanente al sistema, imposto dal contraddittorio e dal diritto di “difendersi provando”, garantito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6, paragrafo 3, lett. d), CEDU. Tale diritto non ammette eccezioni fondate sulla qualificazione normativa della rinnovazione, dovendo il giudice sempre ammettere la prova a contrasto dell’elemento probatorio introdotto, salvo che si tratti di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue.
Quanto alla censurata genericità dell’istanza difensiva, i giudici di legittimità hanno rilevato che i testimoni erano stati indicati nominativamente e con specificazione del ruolo svolto, essendo qualificati come i commercialisti redattori del bilancio della società, sicché la richiesta risultava sufficientemente specifica.
L’accoglimento del ricorso ha comportato la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta in data 29 maggio 2025. La Corte ha chiarito che la sospensione del decorso del termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 159 cod. pen. nella formulazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, opera esclusivamente quando il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile o rigettato, determinando la definitività della condanna. Tale effetto non consegue all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quale pronuncia adottata nel caso di specie.
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Nota della Redazione
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