Competenza territoriale dell’ufficio fiscale per il contribuente non residente (Cass. civ. Sez. V n. 11733 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per i contribuenti persone fisiche non residenti, la cui residenza estera non sia contestata dall’Amministrazione finanziaria, la competenza all’accertamento non si determina in base al domicilio fiscale o all’ultima residenza anagrafica, bensì in applicazione del principio della fonte. Spetta pertanto all’ufficio distrettuale del Comune in cui il reddito è stato prodotto, ovvero a quello del Comune di maggior produzione del reddito, secondo l’art. 58, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973. L’art. 2, comma 2-bis, TUIR non introduce un autonomo criterio di collegamento territoriale, ma una mera inversione dell’onere della prova, operante solo quando l’Ufficio contesti come fittizia la residenza estera. Ove tale contestazione manchi, non si applica il criterio della tassazione del reddito ovunque posseduto e la competenza segue il luogo di produzione del reddito, prescindendo dal domicilio dichiarato dal contribuente.

Il Fatto

La contribuente impugnava un avviso di accertamento fondato sul riscontro di movimentazioni bancarie ascritte a redditi prodotti in Italia, inclusi fringe benefits collegati a cariche sociali, riferibili a un cittadino pacificamente residente all’estero nel Principato di Monaco. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale respingevano le doglianze, confermando la legittimità dell’accertamento.

La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso; seguiva il deposito di memoria illustrativa. La questione centrale investe la competenza territoriale dell’ufficio che aveva proceduto all’accertamento, avendo la contribuente avuto in Italia l’ultima residenza anagrafica in un Comune diverso da quello dell’ufficio attivatosi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 31 e 58, d.P.R. n. 600/1973 sotto il profilo delle regole di competenza degli uffici accertatori. Il motivo è ritenuto fondato. L’art. 31, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 àncora la competenza al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, individuato dall’art. 58, secondo comma in base al Comune di residenza anagrafica per le persone fisiche residenti.

Il Collegio ricostruisce il sistema: ai residenti il legislatore equipara le persone fisiche di cui l’Amministrazione accerti che, pur non residenti, abbiano avuto in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta il domicilio, inteso come sede dei propri affari ai sensi dell’art. 2, comma 2, TUIR, riconoscibile ai terzi. La ratio del combinato disposto è agganciare la competenza alla residenza, di diritto o di fatto, del contribuente.

Per i contribuenti non residenti, o per i quali l’Ufficio non ritenga di accertare la residenza in Italia, opera invece il diverso principio della fonte: la tassazione dei soli redditi prodotti in Italia, con competenza dell’ufficio del Comune di produzione del reddito, o di quello di maggior produzione. La residenza fiscale in Italia è presupposto necessario e sufficiente per la tassazione mondiale; in sua assenza si applica il criterio residuale dell’art. 3 TUIR.

Quanto all’art. 2, comma 2-bis, TUIR, introdotto dall’art. 10 l. 23 dicembre 1998, n. 448, la Corte ne chiarisce la natura: norma a finalità antielusiva che non introduce un ulteriore criterio di individuazione della residenza, ma inverte sul contribuente l’onere della prova circa l’effettiva residenza estera, ove egli risieda formalmente in Paesi a fiscalità privilegiata e l’Ufficio contesti la fittizietà della residenza estera. Non essendo un tertium genus di collegamento, si applica al solo caso di contestazione.

Ne deriva che, per i contribuenti iscritti all’A.I.R.E. nei cui confronti l’Ufficio non accerti la residenza effettiva in Italia né contesti quella estera, trova applicazione il principio della tassazione del reddito prodotto in Italia, che prescinde dal domicilio dichiarato dal contribuente. La Corte richiama in termini le proprie precedenti pronunce. Non essendo contestata la residenza estera, il ricorso è accolto sul primo motivo, con assorbimento degli ulteriori e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’accertamento del luogo di maggior produzione del reddito in Italia e per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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