Accertamento su fatture inesistenti e litisconsorzio società-socio (Cass. civ. Sez. V n. 6240 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di una società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e socio. La censura che imputa all’accertamento l’adozione di un metodo induttivo e l’omessa considerazione dei costi è inammissibile quando introduce una questione mai posta alla sentenza impugnata e estranea alla sua ratio decidendi, incentrata sull’indeducibilità delle componenti negative afferenti a fatture oggettivamente inesistenti. L’avviso di accertamento resta legittimo quando il processo verbale di constatazione richiamato faccia riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore della costruzione di edifici, ha impugnato quattro avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016. A seguito di verifica e di processo verbale di constatazione, l’Ufficio disconosceva costi per operazioni oggettivamente inesistenti e la relativa detrazione IVA, recuperando a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori.
Un socio ha impugnato due avvisi relativi al maggior reddito da partecipazione. Nel giudizio di appello è stata accertata l’insussistenza del litisconsorzio necessario tra società e socio, statuizione non impugnata. La sentenza di secondo grado, che ha confermato la pretesa impositiva, è stata impugnata con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, quarto comma, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 53 Cost., sostenendo che l’accertamento sarebbe stato condotto con metodo induttivo, senza considerare i costi e la loro deduzione ai fini delle imposte dirette e del reddito da partecipazione del socio.
La Corte rileva che il giudice di appello ha accertato, con statuizione non impugnata, l’insussistenza del litisconsorzio necessario tra società e socio. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità: non emerge che gli accertamenti fossero condotti con metodologia induttiva e la censura sull’omessa considerazione dei costi non risulta tracciata nella sentenza impugnata, configurandosi come questione nuova.
La censura è inoltre estranea alla ratio decidendi della sentenza, che ha ritenuto indeducibili le componenti negative in quanto afferenti a fatture oggettivamente inesistenti, e non ha accertato maggiori ricavi con metodo induttivo. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 7 e 10, commi 1 e 4, d.lgs. n. 546/1992, lamentando l’omessa allegazione all’atto impositivo delle dichiarazioni di terzo.
Anche tale motivo è inammissibile per difetto di specificità, essendo stata omessa la trascrizione dell’ato impugnato, e perché contrasta un accertamento di fatto compiuto sin dal primo grado, dove è risultato che il processo verbale di constatazione fosse stato notificato con la documentazione indicata e sottoscritto dal rappresentante. Il motivo è comunque infondato: era stato accertato che il contribuente fosse stato reso edotto del contenuto della pretesa tributaria. L’avviso di accertamento è legittimo quando il processo verbale ivi richiamato faccia riferimento a documenti in possesso o agevolmente conoscibili dal contribuente, secondo Cass., Sez. V, 12 dicembre 2018, n. 32127. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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