Comune in dissesto: bilancio tardivo e consiglio sciolto (Corte cost. n. 91/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 262, comma 1, del testo unico degli enti locali, il decreto legislativo n. 267 del 2000. Resta quindi la regola per cui, se il consiglio di un Comune in dissesto non approva nei tre mesi l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il consiglio viene sciolto senza il termine aggiuntivo previsto quando non si approva il bilancio ordinario.
Le regole in gioco. Il dissesto viene dichiarato dal consiglio quando l’ente non riesce piu’ a svolgere le proprie funzioni e a erogare i servizi indispensabili, oppure non paga i debiti liquidi ed esigibili. Viene nominato un organo straordinario di liquidazione, che si occupa dei debiti del passato. Gli organi eletti restano in carica e devono risanare il bilancio: entro il termine perentorio di tre mesi dalla nomina di quell’organo devono trasmettere al Ministero dell’interno l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Se il termine non viene rispettato, l’articolo 262 riconduce il caso alla lettera a) dell’articolo 141, quella dei fatti piu’ gravi, e il consiglio viene sciolto. Quando invece non viene approvato il bilancio ordinario si applica la lettera c), che permette di concedere un ulteriore termine non superiore a venti giorni.
Il caso. Alcuni consiglieri del Comune di Volla, in provincia di Napoli, hanno impugnato davanti al giudice amministrativo la delibera che dichiarava il dissesto e gli atti successivi. Il consiglio comunale aveva approvato l’ipotesi di bilancio riequilibrato dopo la scadenza dei tre mesi, su invito della Prefettura di Napoli, che aveva assegnato un termine di venti giorni. Secondo i ricorrenti quel termine in piu’ non poteva essere concesso e il consiglio andava sciolto.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato la questione davanti alla Corte, richiamando gli articoli 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione. Per il giudice e’ irragionevole trattare il ritardo nell’approvazione come se fosse un atto contrario alla Costituzione o una grave e persistente violazione di legge, con scioglimento automatico e senza alcuna possibilita’ di rimediare. Ne deriverebbe anche una disparita’ di trattamento rispetto al Comune che non approva il bilancio ordinario, oltre a una compressione dell’autonomia locale e del diritto di accedere alle cariche elettive.
Cosa ha deciso la Corte. Le questioni sugli articoli 259 e 261 sono state dichiarate inammissibili: la prima perche’ il giudice ha in realta’ argomentato sulle conseguenze del ritardo, disciplinate dall’articolo 262; la seconda perche’ riguarda l’ipotesi diversa del diniego ministeriale, estranea al caso. Nel merito la Corte ha esaminato solo l’articolo 262 e lo ha ritenuto conforme alla Costituzione.
Il ragionamento. La Corte osserva che la dichiarazione di dissesto e’ gia’ l’esito di una lunga e persistente violazione delle regole sull’equilibrio dei bilanci. L’articolo 259 offre all’amministrazione che ha portato l’ente al dissesto un’ultima possibilita’ di dimostrare di saper amministrare, necessariamente vincolata nei tempi, per evitare che a un dissesto ne seguano altri a catena. Se anche questo termine non viene rispettato, resta accertata l’incapacita’ del consiglio, e lo scioglimento non e’ irrazionale. Non c’e’ disparita’ di trattamento, perche’ la situazione di un ente in regola e quella di un ente gia’ dissestato sono diverse, e trattare in modo diverso situazioni diverse e’ il naturale portato del principio di uguaglianza. Non e’ violato neppure il buon andamento: un consiglio che non riesce a predisporre un bilancio in equilibrio non lo garantisce. Quanto al voto, la Corte ricorda che il bilancio e’ un bene pubblico e che la corretta gestione dei conti e’ il presupposto stesso del mandato elettorale; l’incuria che porta al dissesto interrompe il legame di fiducia con gli elettori.
Cosa cambia. Per chi vive in un Comune in dissesto la conseguenza e’ concreta: se l’ipotesi di bilancio riequilibrato non arriva al Ministero entro tre mesi, il consiglio comunale viene sciolto, subentra un commissario e si torna al voto. Non vale il rinvio di venti giorni previsto per il bilancio ordinario.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/91