Violenza sessuale di gruppo e minore gravita’ (Corte cost. n. 202/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 609-octies del codice penale, che punisce la violenza sessuale di gruppo, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravita’ la pena sia diminuita in misura non superiore a due terzi. Il giudice puo’ ora ridurre la pena quando il fatto concreto risulta meno grave.
Cosa prevede la norma. L’articolo 609-octies punisce la partecipazione di piu’ persone riunite ad atti di violenza sessuale. La pena va da otto a quattordici anni di reclusione; fino alla legge n. 69 del 2019 era da sei a dodici. La sola riduzione prevista riguarda il partecipante la cui opera ha avuto minima importanza nel reato. Per la violenza sessuale commessa da una sola persona, punita dall’articolo 609-bis, esiste invece l’attenuante dei casi di minore gravita’, che permette di ridurre la pena fino a due terzi.
Il caso. Davanti al Tribunale per i minorenni di Milano si procedeva contro un minore accusato di rapina e di violenza sessuale di gruppo. Secondo l’accusa aveva avvicinato un ragazzo su un autobus e lo aveva convinto a seguirlo, con il pretesto di compiere atti sessuali consenzienti. In uno stabile abbandonato, dove erano arrivati altri due giovani, la persona offesa era stata minacciata con un coltello e derubata del telefono cellulare, e poi palpeggiata. Si era allontanata ed era tornata con le forze dell’ordine.
Il dubbio del giudice. Il giudice dell’udienza preliminare riteneva che il fatto di violenza sessuale fosse di minore gravita’: le minacce avevano riguardato il telefono e non la sfera sessuale, i palpeggiamenti erano avvenuti sopra i vestiti e per un tempo limitatissimo, la persona offesa aveva chiesto subito aiuto e non aveva avuto bisogno di cure mediche. Secondo la Corte di cassazione, pero’, l’attenuante dei casi di minore gravita’ non si applica alla violenza di gruppo, perche’ l’articolo 609-octies non la richiama e perche’ il legislatore, quando ha voluto estenderla, lo ha detto in modo espresso. Il giudice ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, lamentando la violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. Nel 2005 la Corte aveva respinto una questione simile, ritenendo che la violenza di gruppo non fosse comparabile con quella commessa da una sola persona. Ora ha riconsiderato quella conclusione, perche’ un precedente puo’ essere rimeditato quando cambiano il quadro normativo o gli orientamenti della stessa Corte. Nel 2019 il minimo della pena e’ salito da sei a otto anni, con un aumento piu’ forte del minimo rispetto al massimo. Applicando il minimo, la distanza tra i due reati e’ di due anni; nei fatti di minore gravita’, dove la riduzione vale solo per l’articolo 609-bis, sale a sei. Nel frattempo la Corte ha ammesso il controllo sulla proporzionalita’ della pena in se’, senza bisogno di un preciso termine di paragone. Due elementi diventano decisivi: un minimo di pena molto alto e una norma cosi’ ampia da comprendere condotte di gravita’ molto diversa. Entrambi ricorrono qui, perche’ la nozione di atto sessuale copre comportamenti dal peso assai differente. La maggiore gravita’ del fatto di gruppo, ha osservato la Corte, e’ gia’ considerata dal legislatore, che ne ha fatto un reato autonomo con pene piu’ severe. E l’attenuante per il partecipe con ruolo minimo non basta, perche’ guarda al contributo del singolo e non alla gravita’ complessiva del fatto commesso da tutti. Da qui il contrasto con i principi di proporzionalita’ e di ragionevolezza della pena.
Cosa cambia in pratica. Nei processi per violenza sessuale di gruppo il giudice puo’ ora ridurre la pena fino a due terzi, come gia’ avviene per la violenza sessuale commessa da una sola persona. La Corte ha precisato che la riduzione vale solo quando il fatto ha un disvalore molto inferiore a quello normale del reato, perche’ si tratta comunque di un’aggressione alla liberta’ sessuale piu’ intensa di quella dell’articolo 609-bis. Resta ferma la possibilita’ per il legislatore di rivedere la materia.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/202
Nota della Redazione
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