Acqua pubblica in Puglia: processo estinto (Corte cost. ord. n. 92/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. Non ha quindi deciso se la legge regionale contestata fosse o no conforme alla Costituzione: il giudizio si e’ chiuso prima, per una ragione soltanto processuale.
Il giudizio. Si trattava di un ricorso in via principale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli articoli da 1 a 7 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2024, n. 14. Quella legge voleva assicurare una gestione unitaria delle funzioni comunali sul servizio idrico integrato nell’ambito territoriale unico regionale. Incentivava i Comuni pugliesi a costituire una societa’ per azioni, chiamata Societa’ veicolo, interamente pubblica e controllata insieme da tutti i Comuni della regione. Prevedeva inoltre il trasferimento gratuito ai Comuni aderenti di azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a., fino a un massimo del 20 per cento, con l’impegno a trasferirle alla nuova societa’ entro trenta giorni, pena la decadenza dall’incentivo.
Le censure. Il ricorrente sosteneva che la Regione avesse invaso competenze legislative esclusive dello Stato, richiamando l’articolo 117 della Costituzione: tutela della concorrenza, tutela dell’ambiente e ordinamento civile. La disciplina regionale sarebbe stata incompatibile con le norme statali sull’affidamento del servizio idrico in Puglia e con le direttive europee sugli appalti e sulle concessioni. La Regione Puglia si era costituita in giudizio chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, non fondato.
Perche’ il processo si e’ chiuso. Nel corso del giudizio le parti hanno cercato una soluzione concordata e la trattazione e’ stata rinviata. Poi il quadro normativo e’ cambiato: la Regione ha modificato la propria disciplina con l’articolo 241 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42, allineandola alla normativa statale nel frattempo aggiornata. Il 20 marzo 2025 il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso; l’11 aprile 2025 la Regione Puglia ha accettato la rinuncia. La Corte ha richiamato l’articolo 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, estingue il processo.
Cosa resta aperto. Nessuna delle questioni sollevate e’ stata esaminata. L’ordinanza non dice se la Regione potesse o non potesse legiferare in quel modo, ne’ convalida la legge pugliese. Le disposizioni restano in vigore nel testo risultante dalle modifiche successive. Se in futuro dovessero riemergere dubbi di legittimita’ costituzionale, la questione andrebbe sollevata di nuovo, con un nuovo ricorso o davanti a un giudice nel corso di una causa.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/92