Spaccio di lieve entita’: ammessa la messa alla prova (Corte cost. n. 90/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, cioe’ lo spaccio di lieve entita’. Chi e’ imputato per quel reato puo’ ora chiederla.
Le regole in gioco. La messa alla prova sospende il processo. L’imputato svolge un programma di trattamento elaborato con l’ufficio di esecuzione penale esterna, che comprende sempre un lavoro di pubblica utilita’. Se la prova ha esito positivo, il reato si estingue. L’articolo 168-bis ammette l’istituto per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, e inoltre per i delitti elencati nell’articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale. Nel 2023 il decreto-legge n. 123, il cosiddetto decreto Caivano, ha portato da quattro a cinque anni il massimo della pena per lo spaccio di lieve entita’. Superata quella soglia, il reato e’ uscito dall’area della messa alla prova.
I casi. Le questioni sono arrivate dal Tribunale di Padova e dal Tribunale di Bolzano, entrambi in giudizio direttissimo dopo la convalida di un arresto in flagranza. Nel primo caso l’imputato deteneva a fini di cessione 51,65 grammi di hashish e il materiale per il confezionamento in dosi. Nel secondo, 15,790 grammi di cocaina e 9,618 grammi di hashish. Entrambi hanno chiesto la messa alla prova. Secondo i due giudici tutti gli altri presupposti erano soddisfatti: l’unico ostacolo era il limite di pena.
Il dubbio dei giudici. I rimettenti hanno segnalato una contraddizione. La riforma del 2022 ha inserito nell’elenco dell’articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale il reato di istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti, previsto dall’articolo 82, comma 1, del testo unico e punito con la reclusione da uno a sei anni. Per quel reato, piu’ grave, la messa alla prova resta possibile. Per lo spaccio di lieve entita’, meno grave, non lo e’ piu’. Da qui le censure di disparita’ di trattamento e irragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e di contrasto con la funzione rieducativa della pena (articolo 27, terzo comma). Il Tribunale di Bolzano ha contestato anche il ricorso al decreto-legge (articolo 77, secondo comma).
Il decreto-legge. La Corte l’ha esaminata per prima e l’ha respinta. Il decreto Caivano affronta una situazione straordinaria complessa: disagio giovanile, degrado e criminalita’ minorile. Un decreto di questo tipo puo’ contenere interventi su materie diverse, purche’ diretti allo stesso scopo. Dai lavori preparatori risulta che l’aumento di pena per il piccolo spaccio serviva anche a rendere applicabile la custodia cautelare in carcere. La norma non e’ quindi estranea alla linea di fondo del provvedimento.
Il ragionamento della Corte. Sul punto centrale la Corte ha invece dato ragione ai giudici. I due reati messi a confronto tutelano gli stessi beni, la salute e la sicurezza pubblica, e sono costruiti allo stesso modo, come reati di pericolo presunto. Lo spaccio di lieve entita’ punisce un fatto di offensivita’ ridotta, pensato per mitigare la repressione in materia di stupefacenti. L’aumento di pena del 2023 ha ribaltato la scala di gravita’: l’ipotesi meno grave riceve, su questo punto, il trattamento piu’ rigido. La Corte ha aggiunto che la messa alla prova, che anticipa il percorso rieducativo rispetto alla condanna, si presta proprio a fatti di limitata offensivita’ e di facile accertamento. Ha percio’ corretto la richiesta dei rimettenti, intervenendo sull’articolo 168-bis e non sull’articolo 550: le questioni su quest’ultima norma e sull’articolo 73, comma 5, sono state dichiarate inammissibili. La censura sull’articolo 27 e’ rimasta assorbita.
Cosa cambia. Chi e’ imputato per spaccio di lieve entita’ puo’ chiedere la messa alla prova. L’accesso non e’ automatico: resta il giudice a valutare la richiesta, l’idoneita’ del programma e la previsione che l’imputato non commetta altri reati. La pronuncia non ha toccato la pena prevista per il reato, che resta quella introdotta nel 2023.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/90