Concessionario di riscossione, discarico parziale e misura del terzo (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 28 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio promosso dal concessionario della riscossione avverso il diniego di discarico non è un’azione demolitoria dell’atto amministrativo, ma accerta la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il concessionario che non ha agito con diligenza non può invocare la decadenza dell’ente per il carattere indeterminato dell’avverbio “immediatamente” di cui all’art. 20, comma 1, né la sopravvenuta rottamazione, se a quella data il credito era già di difficile esazione per l’inerzia del concessionario stesso. In caso di parziale accoglimento, il diniego va rideterminato escludendo le partite effettivamente riscosse e confermato per il residuo. Rigettato il ricorso, la somma dovuta è quella di un terzo dell’importo iscritto a ruolo, non l’ottavo della definizione agevolata, che presuppone il pagamento entro novanta giorni e risponde alla ratio di prevenire la controversia.
Il Fatto
Il Comune di Teramo affidava a una società concessionaria la riscossione dei propri crediti. A seguito di una verifica su centoquarantadue partite, l’ente adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico, contestando la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La società impugnava i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, deducendo vizi del procedimento e contestando il potere di controllo dell’ente. La vicenda processuale registrava un duplice intervento della Corte costituzionale, con la sospensione dei giudizi e la successiva riassunzione. Il presente giudizio riguarda una singola partita, relativa a crediti ICI e a sanzioni c.d.s. sorti negli anni dal 2005 al 2010.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla giurisprudenza contabile consolidata: il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non concerne la legittimità degli atti dell’ente creditore, ma la fondatezza del suo diritto a ottenere il pagamento delle quote inesigibili ex art. 20, d.lgs. n. 112/1999. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 51/2019 e la sentenza n. 66/2022, ha chiarito che ai rapporti in esame si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999, non le proroghe della legge finanziaria per il 2015. La società non può però dirsi inadempiente per la sola omissione della comunicazione di inesigibilità, in ragione del ragionevole affidamento maturato sull’applicabilità della normativa derogatoria. Occorre verificare i presupposti sostanziali.
Il diniego, se impugnato, non sospende le attività del concessionario, che deve proseguire nella riscossione. Da ciò deriva la necessità di considerare le somme medio tempore riscosse, con rideterminazione della pretesa. La Sezione esamina quindi la documentazione prodotta.
Quanto alla cartella di pagamento n. 10820050003187279, la stessa risulta pagata per un importo di € 139,62, con conseguente esclusione del diniego per tale parte e parziale accoglimento. Il ricorso va respinto per il residuo e per le altre partite. L’attività di riscossione emerge come disordinata ed episodica, frazionata in atti ripetitivi, con lunghe pause e verifiche patrimoniali tardive, senza esiti di recupero. La sopravvenuta rottamazione ex art. 4 d.l. n. 119/2018 e d.l. n. 41/2021 resta irrilevante, essendo la possibilità di esito positivo già pregiudicata dall’inerzia.
Sul quantum, la Sezione richiama l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999: la definizione agevolata con pagamento di un ottavo opera solo entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento definitivo. Decorso il termine senza definizione né ricorso, la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo. Il beneficio risponde alla ratio di definizione immediata; rigettato il ricorso, non può più trovare applicazione.
La complessità del quadro normativo giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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