Ricongiunzione contributiva: nessun rimborso senza norma specifica (Corte dei Conti Sez. I App. n. 40 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, la decadenza dichiarata dall’Inps per il mancato completamento del piano rateale di versamento degli oneri non fonda il diritto dell’assicurato alla restituzione delle somme già corrisposte. L’art. 5, terzo comma, della legge n. 29/1979 stabilisce che il versamento, anche parziale, dell’importo dovuto determina l’irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. La rimborsabilità di quanto versato è ammessa soltanto ove il legislatore la preveda con norma specifica ed eccezionale, come nel caso dell’art. 1, comma 197, della legge n. 232/2016, che la subordina a condizioni e termini di decadenza. Al di fuori di tali ipotesi, la disciplina generale non consente il rimborso, in coerenza con il principio solidaristico che regola la contribuzione previdenziale.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda di ricongiunzione dei periodi lavorativi presentata da una pensionata. L’Inps aveva accolto l’istanza e quantificato l’onere dovuto in euro 11.084,34, che l’assicurata si era impegnata a versare in forma rateale. Dopo aver corrisposto 77 rate su 91, la lavoratrice ha interrotto i pagamenti. L’Istituto ha quindi dichiarato la decadenza dalla ricongiunzione con determinazione del 02.10.2013.
La ricorrente ha chiesto la restituzione di quanto versato, pari a euro 9.379,37, oltre interessi. Il giudice di primo grado ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha accolto il ricorso, ritenendo che la decadenza unilateralmente dichiarata dall’Inps non rendesse sostenibile l’irrepetibilità delle somme. L’Inps ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 29/1979.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto esaminato due questioni preliminari. Quanto alla costituzione dell’appellata, la Corte ha ritenuto irrilevante il conferimento dell’incarico anche a un legale non abilitato dinanzi alle giurisdizioni superiori, poiché l’atto risulta sottoscritto da un professionista fornito dello ius postulandi. Ha poi dichiarato l’appello ammissibile: ai sensi dell’art. 170 c.g.c., nei giudizi pensionistici il gravame è consentito per soli motivi di diritto, e nella specie la parte ha dedotto errori interpretativi della normativa applicata dal primo giudice.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la fattispecie. È pacifico che l’appellata intendesse ricongiungere i periodi lavorativi svolti presso altri enti e che abbia versato solo una parte degli oneri. La decadenza è stata pronunciata per il mancato completamento del piano rateale. La Corte ha osservato che l’interessata era stata posta in condizione di conoscere la necessità di completare i versamenti, come emergeva dalle avvertenze del provvedimento di accoglimento, che contemplavano l’ipotesi di interruzione dei pagamenti mediante trattenute del datore di lavoro e la conseguente esigenza di versare direttamente tramite modello F24.
Sul piano normativo, il Collegio ha richiamato l’art. 5, terzo comma, della legge n. 29/1979, secondo cui il versamento, anche parziale, dell’importo dovuto determina l’irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. Ne deriva che non è possibile interrompere i pagamenti durante la rateazione senza effetto decadenziale. Quanto alla rimborsabilità, la Corte ha rilevato che il legislatore è intervenuto esplicitamente solo in ipotesi determinate: l’art. 1, comma 197, della legge n. 232/2016 consente il recesso e la restituzione di quanto versato, ma solo se non si sia perfezionato il pagamento integrale e entro rigorosi limiti temporali e condizioni.
Da ciò la Sezione ha tratto il principio per cui la rimborsabilità è ammessa soltanto ove disciplinata da una norma specifica ed eccezionale, mentre la disciplina generale, in cui rientra il caso esaminato, non consente un tale risultato. Tale soluzione risponde al principio solidaristico che regola la contribuzione previdenziale, poiché gli importi acquisiti sostengono il sistema pensionistico, al pari dei casi in cui la contribuzione versata non remunera un’effettiva prestazione per difetto o insufficienza di requisiti. L’appello è stato quindi accolto, con assorbimento delle altre questioni, e la sentenza di primo grado annullata. Le spese di difesa sono liquidate in euro 1.500,00 a carico dell’appellata, senza provvedere sulle spese di giudizio trattandosi di controversia previdenziale.
Nota della Redazione
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